Sentenza n. 22/2026 - Venezia, Sezione 4
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento dell’atto dispositivo n. -OMISSIS- datato 09 maggio 2022 ed in pari data notificato, emesso dall'Aeronautica Miliare -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato posto nella posizione di "assente ingiustificato" dal servizio dal 28 marzo 2022 al 01 maggio 2022; nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Gravina Francesco il 25 gennaio 2023: per l’annullamento dell’atto dispositivo n. -OMISSIS- datato 18 novembre 2022, emesso dall'Aeronautica Miliare -OMISSIS- con il quale il ricorrente è stato posto nella posizione di "assente ingiustificato" dal servizio dal 28 marzo 2022 al 30 aprile 2022; nonché per la condanna dell'Amministrazione, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento in forma specifica del danno ingiusto subito dal ricorrente derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti dispositivi con cui il militare è stato collocato nella posizione di assente ingiustificato dal servizio per mancato possesso della certificazione verde COVID-19
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'atto dispositivo del 9 maggio 2022, successivamente integrato con motivi aggiunti contro l'atto del 18 novembre 2022, con i quali era stato considerato assente ingiustificato dal servizio dal 28 marzo al 1° maggio 2022, o dal 28 marzo al 30 aprile 2022, per mancato possesso del green pass base. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione del d.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 32 Cost., sostenendo che l'amministrazione non avrebbe potuto esigere l'adempimento dell'obbligo vaccinale né imporre al lavoratore il costo dei tamponi e dei dispositivi di protezione individuale. Ha inoltre contestato l'irrazionalità della misura, osservando che anche i soggetti vaccinati potevano contrarre e trasmettere il virus. In via subordinata ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.l. n. 52/2021, convertito dalla l. n. 87/2021, per violazione degli artt. 3, 4, 32, 97 e 117 Cost., degli artt. 3, 21 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, degli artt. 8 e 14 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 12 CEDU, censurando anche la perdita della retribuzione e di ogni altro compenso durante l'assenza ingiustificata. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto alla retribuzione e agli altri emolumenti e il risarcimento, anche in forma specifica, dei danni. Solo con memoria ex art. 73 c.p.a. ha inoltre dedotto l'illegittimità della detrazione dell'anzianità di grado e della mancata maturazione della licenza ordinaria, senza formulare una specifica domanda di accertamento o impugnazione su tali profili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale, i motivi aggiunti e le domande risarcitorie e di accertamento. Quanto alla prima censura, ha ritenuto applicabile la disciplina speciale e successiva dettata dall'art. 4-ter del d.l. n. 44/2021 e dall'art. 9-quinquies del d.l. n. 52/2021, che prevedeva l'obbligo vaccinale e la conseguenza dell'assenza ingiustificata in caso di mancato possesso della certificazione verde. Le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 non impedivano quindi l'applicazione della normativa emergenziale; la contestazione sull'efficacia dei vaccini poteva rilevare, al più, ai fini della questione di costituzionalità e non determinava l'illegittimità diretta degli atti applicativi. La questione di costituzionalità è stata ritenuta manifestamente infondata, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023 e n. 188 del 2024, nonché della giurisprudenza sovranazionale e amministrativa richiamata. Il giudice ha ritenuto che le misure fossero funzionali alla tutela della salute collettiva e individuale, proporzionate, non discriminatorie e compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e con la CEDU. È stata inoltre esclusa la spettanza della retribuzione, di compensi o emolumenti per il periodo di assenza ingiustificata, in conformità all'art. 9-quinquies del d.l. n. 52/2021. Il TAR ha tuttavia affermato, in via incidentale, che la disciplina speciale deve essere interpretata restrittivamente e comporta soltanto la perdita della retribuzione e degli altri compensi espressamente previsti, non anche ulteriori conseguenze quali la decurtazione dell'anzianità di servizio o la mancata maturazione della licenza ordinaria. Tali profili non sono stati però esaminati nel merito, perché dedotti soltanto nella memoria ex art. 73 c.p.a. e in assenza di una specifica domanda. La domanda risarcitoria è stata respinta per la legittimità degli atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 4-ter d.l. n. 44/2021
La disposizione ha introdotto, secondo il giudice, uno specifico obbligo vaccinale e le conseguenze della sospensione dal servizio per le categorie interessate durante l'emergenza pandemica.
art. 9-quinquies d.l. n. 52/2021
Il personale ... è considerato assente ingiustificato ... senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata ... non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Il mancato possesso della certificazione verde comporta l'assenza ingiustificata, senza perdita del rapporto di lavoro né sanzioni disciplinari, ma senza diritto alla retribuzione o ad altri compensi ed emolumenti.
art. 25 d.lgs. n. 81/2008
Il medico competente ... collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ... programma ed effettua la sorveglianza sanitaria ... in funzione dei rischi specifici.
La disposizione non impedisce l'applicazione della successiva disciplina speciale emergenziale sull'obbligo vaccinale e sulla certificazione verde.
art. 18 d.lgs. n. 81/2008
Gli obblighi generali del datore di lavoro in materia di sicurezza non escludono le specifiche misure introdotte dalla normativa emergenziale.
art. 74 d.lgs. n. 81/2008
L'obbligo datoriale di fornire dispositivi di protezione individuale non rende illegittima, secondo il giudice, la disciplina speciale relativa alla certificazione verde.
art. 2087 c.c.
L'obbligo di sicurezza del datore di lavoro è richiamato come coerente con la sospensione o l'esclusione dal servizio del lavoratore non vaccinato.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché l'attività amministrativa contestata è stata ritenuta legittima.
art. 73 c.p.a.
Le nuove contestazioni formulate per la prima volta con memoria non possono supplire alla mancanza di una specifica domanda e di censure tempestivamente dedotte.
art. 3 Cost.
La disciplina emergenziale è stata ritenuta compatibile con il principio di uguaglianza e non discriminazione.
art. 32 Cost.
L'obbligo vaccinale e le misure collegate sono state ritenute funzionali alla tutela della salute individuale e collettiva.
art. 97 Cost.
La censura di violazione dei principi di buon andamento e imparzialità non è stata ritenuta idonea a fondare l'illegittimità della disciplina.
art. 117, comma 1, Cost.
Il giudice ha escluso il contrasto della disciplina interna con gli obblighi derivanti dal diritto sovranazionale.
art. 52 CDFUE
Le limitazioni ai diritti della Carta sono ammissibili se previste dalla legge, necessarie per finalità di interesse generale e proporzionate; il giudice ha ritenuto rispettati tali requisiti.
art. 8 CEDU
L'ingerenza nella vita privata è stata ritenuta giustificata dalla necessità di proteggere la salute.
sentenze Corte costituzionale nn. 14 e 15/2023 e n. 188/2024
La giurisprudenza costituzionale richiamata ha ritenuto compatibili con la Costituzione le misure emergenziali, gli obblighi vaccinali e le conseguenze economiche della sospensione o dell'assenza dal servizio.
Massime di principio
- La disciplina speciale emergenziale sull'obbligo vaccinale e sul possesso della certificazione verde, introdotta dal d.l. n. 44/2021 e dal d.l. n. 52/2021, prevale sulle disposizioni generali in materia di sicurezza sul lavoro incompatibili con essa e legittima il collocamento in assenza ingiustificata del lavoratore privo della certificazione prevista dalla legge.
- La contestazione dell'efficacia del vaccino o della capacità della certificazione verde di eliminare integralmente il rischio di contagio non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto amministrativo applicativo conforme alla legge; tali profili possono rilevare soltanto nell'ambito del controllo di costituzionalità della disciplina primaria.
- La previsione dell'assenza ingiustificata per mancato possesso della certificazione verde, accompagnata dalla conservazione del rapporto di lavoro e dall'assenza di sanzioni disciplinari, è compatibile con i principi costituzionali e sovranazionali quando sia finalizzata alla tutela della salute pubblica e rispetti proporzionalità e non discriminazione.
- In caso di assenza ingiustificata derivante dal mancato adempimento dell'obbligo vaccinale o dal mancato possesso della certificazione verde, la legge può escludere la retribuzione e gli altri compensi o emolumenti; tale conseguenza è stata ritenuta non irragionevole perché correlata al venir meno del sinallagma funzionale della prestazione lavorativa per effetto di una scelta del lavoratore.
- Le conseguenze della disciplina speciale devono essere interpretate restrittivamente: in assenza di una previsione espressa, la perdita della retribuzione e degli altri emolumenti non può estendersi automaticamente a ulteriori effetti sfavorevoli, quali la decurtazione dell'anzianità di servizio o la mancata maturazione della licenza ordinaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 4/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 5/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 6/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 7/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 gen 2026Sentenza n. 9/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →