Sentenza n. 4432/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Terza, n. 3032 del 23 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro il piano comunale di localizzazione degli impianti radioelettrici e irricevibili i motivi aggiunti contro la variante al Piano degli interventi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario impianto)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria di un impianto radiofonico ha impugnato il piano comunale di localizzazione degli impianti radioelettrici, nella parte in cui aveva qualificato il proprio sito come incompatibile e soggetto a ricollocazione, nonché la successiva variante al Piano degli interventi che aveva recepito tale disciplina. In primo grado il ricorso principale era stato dichiarato improcedibile, poiché il piano antenne sarebbe divenuto lesivo soltanto con il recepimento nella variante urbanistica, mentre i motivi aggiunti erano stati dichiarati irricevibili per tardività, sul presupposto che il termine decorresse dalla pubblicazione della delibera e non fosse necessaria la notificazione individuale. In appello la società ha dedotto, tra l’altro, l’erroneità delle declaratorie di improcedibilità e irricevibilità, l’esistenza di un rapporto di invalidità caducante tra piano antenne e variante, la necessità della comunicazione individuale, l’incompetenza comunale, la violazione della disciplina statale e regionale sulla localizzazione degli impianti, l’illegittimità della procedura di formazione della pianificazione, il contrasto con gli strumenti urbanistici, la violazione dell’irrevocabilità del permesso di costruire, il travisamento dei fatti, la contraddittorietà, il difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che l’impianto, pur soggetto a permesso di costruire in sanatoria, fosse stato individuato specificamente come incompatibile e assoggettato a rilocalizzazione, con limitazione degli interventi alla sola manutenzione ordinaria.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR. Ha ritenuto ricevibili i motivi aggiunti, affermando che, quando una variante urbanistica incide in modo diretto e specifico su un singolo impianto facilmente individuabile e ne limita concretamente l’utilizzazione, è necessaria la comunicazione o notificazione individuale al proprietario; il termine per impugnare decorre dalla ricezione dell’atto e non dalla sola pubblicazione all’albo pretorio. Nel caso concreto, la variante aveva recepito il piano di localizzazione e aveva classificato lo specifico sito TV3-J come incompatibile, consentendo soltanto interventi di manutenzione ordinaria. La ricevibilità dei motivi aggiunti ha fatto venir meno anche la causa di improcedibilità del ricorso introduttivo. Il Collegio ha escluso la necessità del rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Ha poi ritenuto infondate le censure relative alla competenza comunale e alla tipicità del piano: l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 attribuisce ai Comuni il potere di adottare regolamenti e strumenti per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, nel rispetto della disciplina statale; tale potere comprende la verifica di compatibilità anche degli impianti esistenti e autorizzati, inclusi quelli muniti di titolo edilizio in sanatoria, e può condurre alla loro rilocalizzazione. L’autorizzazione dell’impianto non determina quindi una sua automatica compatibilità con la successiva pianificazione territoriale e con gli obiettivi di riordino, riduzione dell’impatto visivo e tutela del territorio. È stata invece ritenuta fondata la censura di difetto di istruttoria e di motivazione: gli atti impugnati e quelli endoprocedimentali non indicavano le ragioni giuridiche e i presupposti fattuali per cui lo specifico sito fosse incompatibile con le finalità del piano. Per tale ragione l’appello è stato accolto nei limiti indicati, la sentenza del TAR è stata riformata, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti e gli atti impugnati sono stati annullati nella parte relativa all’impianto della società, con salvezza del riesercizio del potere. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato in relazione alla declaratoria di improcedibilità del ricorso principale, ritenuta dal Consiglio di Stato non più applicabile dopo il riconoscimento della ricevibilità dei motivi aggiunti.
art. 41 c.p.a.
Il termine per impugnare gli atti di pianificazione decorre dalla pubblicazione prevista dalla legge, ma, per le varianti puntuali che incidono direttamente e specificamente su un singolo bene, decorre dalla comunicazione o notificazione individuale ricevuta dal proprietario.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Non è stato disposto il rinvio al primo giudice, non ravvisandosi il palese errore richiesto per la nullità della sentenza e per l’applicazione della norma.
art. 124, comma 1, d.lgs. 267/2000
La pubblicazione all’albo pretorio costituisce normalmente il regime di conoscibilità delle deliberazioni comunali; essa non è però sufficiente, ai fini della decorrenza del termine, quando la variante abbia contenuto puntuale e incida direttamente e specificamente su un bene individuabile, rendendo necessaria la notificazione individuale.
art. 8, comma 6, legge n. 36 del 2001
Attribuisce ai Comuni il potere di adottare strumenti per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e per la minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici; tale potere comprende la verifica di compatibilità degli impianti esistenti e può comportarne la rilocalizzazione.
artt. 43, 44, 45, 46, 47 e 48 d.lgs. n. 259 del 2003
Costituiscono la disciplina statale nel cui rispetto il Comune deve esercitare il potere di pianificazione e regolazione della localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica.
art. 18 legge regionale Veneto n. 11 del 2004
Disciplina il procedimento di formazione della variante al Piano degli interventi, nell’ambito del quale sono state svolte le valutazioni di pianificazione territoriale e acquisiti i pareri degli enti competenti.
art. 39, lett. a), norme tecniche del PAT del Comune di Valdobbiadene
La previsione secondo cui il Piano degli interventi deve puntualizzare e verificare gli impianti e le infrastrutture di comunicazione elettronica comprende la valutazione della compatibilità urbanistica e territoriale sia degli impianti nuovi sia di quelli esistenti.
art. 3 legge n. 241 del 1990
Impone una motivazione idonea a rendere comprensibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della qualificazione di uno specifico sito come incompatibile; la loro omissione, unitamente all’incompletezza dell’accertamento, determina illegittimità.
art. 11 d.P.R. n. 380 del 2001
L’irrevocabilità del permesso di costruire non impedisce una successiva valutazione di compatibilità urbanistica e territoriale dell’impianto nell’ambito della pianificazione, né esclude in assoluto la possibilità di prescriverne la rilocalizzazione.
Massime di principio
- Per gli atti di pianificazione territoriale, il termine di impugnazione decorre ordinariamente dalla pubblicazione prevista dalla legge; tuttavia, quando una variante ha contenuto puntuale e incide in modo diretto e specifico su un singolo bene o impianto facilmente individuabile, l’amministrazione deve effettuare la comunicazione o notificazione individuale al proprietario e il termine decorre dalla ricezione dell’atto.
- La circostanza che un impianto sia assistito da un titolo edilizio, anche rilasciato in sanatoria, non lo rende automaticamente compatibile con la successiva pianificazione urbanistica e territoriale. Il Comune può verificarne la compatibilità rispetto agli obiettivi di riordino, tutela del territorio, riduzione dell’impatto visivo e minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, potendo anche prescriverne la rilocalizzazione.
- Il potere comunale di regolamentare e pianificare la localizzazione degli impianti radioelettrici, esercitato nel rispetto della disciplina statale, è un potere tipizzato dalla legge e può riguardare anche impianti preesistenti e autorizzati.
- La qualificazione di uno specifico sito come incompatibile e soggetto a rilocalizzazione è illegittima per difetto di istruttoria e motivazione quando gli atti non indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della concreta incompatibilità rispetto alle finalità del piano.
- La ricevibilità dell’impugnazione proposta con motivi aggiunti contro l’atto urbanistico che recepisce e rende efficace una precedente pianificazione determina il venir meno della sopravvenuta carenza di interesse posta a fondamento dell’improcedibilità del ricorso originario contro l’atto presupposto.
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