Cassazione Civile, Ordinanza n. 39774/2021 del 13/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della Camera dei deputati per il pagamento di somme a titolo di rimborsi elettorali relativi alle elezioni del 2004. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e la corte d’appello aveva respinto il gravame della parte soccombente. In cassazione il ricorrente ha proposto un ricorso sostenendo di voler sostituire e annullare un precedente ricorso, notificato pochi giorni prima contro la stessa sentenza e alle stesse parti. La Camera dei deputati ha eccepito l’inammissibilità del nuovo ricorso, perché il primo atto, già completo dei requisiti di forma e contenuto, aveva esaurito il potere di impugnazione. La Corte di cassazione ha condiviso l’eccezione: un nuovo ricorso sostitutivo è consentito solo se il precedente era affetto da inammissibilità o improcedibilità e finché tale vizio non sia stato dichiarato; nel caso concreto, invece, non era stato allegato alcun vizio del primo ricorso, sicché il secondo era precluso dal principio di consumazione dell’impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto fondata l’eccezione della controricorrente, affermando che il ricorrente aveva già consumato il potere di impugnazione con il primo ricorso, non essendo consentita la proposizione di un secondo ricorso autonomamente sostitutivo di un precedente già ammissibile e procedibile. Sono state poste a carico della parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della Camera dei deputati e degli altri controricorrenti. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il processo era esente dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 653 c.p.c.
Richiamato solo come norma evocata dalla parte ricorrente a sostegno della tesi di estinzione del giudizio; la Corte non ne sviluppa l’applicazione nel merito, perché decide sull’inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato perché il processo era esente dall’obbligo di pagamento del contributo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere proposto con un unico atto completo dei requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge; la proposizione di un secondo ricorso sostitutivo è preclusa se il primo era già ammissibile e procedibile.
- Il principio di consumazione dell’impugnazione impedisce alla parte di rinnovare liberamente il ricorso contro la stessa decisione una volta esercitato validamente il potere di impugnare.
- Un nuovo ricorso può sostituire il precedente solo se quest’ultimo era affetto da inammissibilità o improcedibilità, e sempre che tali vizi non siano già stati dichiarati.
- In mancanza di specifica allegazione dei vizi che affliggerebbero il primo ricorso, il secondo ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
- La soccombenza comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità anche quando l’inammissibilità deriva da un vizio processuale del ricorso.
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