Sentenza n. 422/2026 - Catania, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 231 del 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 231 del 2025, relativa al diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Caltagirone, sezione lavoro, n. 231 del 2025, che aveva riconosciuto il suo diritto alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero, ma l'Amministrazione non aveva provveduto spontaneamente all'esecuzione. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. La ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era irrevocabile, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione debitrice in forma esecutiva e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere in via sostitutiva, su richiesta della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidando gli interessi legali sul valore della Carta dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta elettronica riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.
art. 14 d.l. n. 669/1996
termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione
Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla definitività e alla notificazione in forma esecutiva del titolo, consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000
La disposizione è richiamata quale modifica dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003
La disposizione è richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente, in sede di ottemperanza, la fissazione di una penalità di mora per l'ulteriore inadempimento dell'Amministrazione; nel caso concreto la penalità è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta per il periodo indicato in sentenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato, notificata in forma esecutiva all'amministrazione debitrice, non viene eseguita e risulta decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione, il giudice amministrativo può accogliere il ricorso per ottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine perentorio.
- In sede di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, stabilendo che intervenga in via sostitutiva su richiesta dell'interessato qualora l'amministrazione non esegua il giudicato nel termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta per l'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e parametrata agli interessi legali calcolati sul valore della prestazione dovuta, per il periodo compreso tra l'ordine di pagamento e la scadenza del termine previsto per l'insediamento del commissario ad acta.
- La soccombenza dell'amministrazione in un giudizio seriale di ottemperanza relativo all'esecuzione del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente comporta la condanna alle spese, la cui liquidazione può tenere conto della natura standardizzata della controversia e della sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.
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