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Sentenza

Sentenza del 21/12/2016 n. 26502 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 1992, un maggior reddito d'impresa ai fini IRPEG e ILOR, contestando l'utilizzo di fatture relative a operazioni commerciali inesistenti con alcuni oleifici. In cassazione ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme in materia di prova e di presunzioni, sostenendo che le dichiarazioni dei fornitori raccolte dalla Guardia di Finanza avessero valore presuntivo; dall'altro, la violazione dell'art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'effettività delle operazioni sulla base degli assegni e degli altri elementi acquisiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. L'Agenzia non aveva trascritto nel ricorso il contenuto delle dichiarazioni dei terzi né indicato specificamente gli elementi presuntivi risultanti dai processi verbali di constatazione, impedendo alla Corte di verificarne la rilevanza. Inoltre, la contestazione riguardava in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dalla CTR, che avrebbe dovuto essere censurata, ove possibile, mediante il vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., e non tramite una denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c. La decisione favorevole alla curatela è quindi rimasta ferma. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento di 10.000 euro per spese processuali, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto quando il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso grava.

    La norma riguarda la ripartizione dell'onere della prova, non consente di contestare direttamente il modo in cui il giudice ha valutato le prove. Un errore nella valutazione dell'esito probatorio costituisce, se sussistente, un vizio motivazionale e non una violazione dell'art. 2697 c.c.

  • Artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    Le dichiarazioni dei terzi raccolte dalla Guardia di Finanza possono avere valore indiziario e, in presenza di particolari condizioni di attendibilità e contenuto confessorio, anche valore di presunzioni qualificate. Tuttavia, il loro effettivo peso deve essere verificato sulla base del contenuto concretamente riportato nel ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    Il motivo è utilizzabile quando il giudice ha interpretato o applicato erroneamente una norma giuridica, non quando si contesta soltanto la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

    La critica alla valutazione del materiale probatorio deve essere proposta, nei limiti consentiti, come vizio motivazionale e non impropriamente come violazione di norme sull'onere della prova.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    La norma disciplina l'accertamento e la rettifica delle dichiarazioni IVA. Nel caso esaminato, l'Agenzia la invocava per sostenere la ricostruzione della fittizietà delle operazioni fatturate, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità e autosufficienza.

  • Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Chi ricorre per cassazione deve riportare nel ricorso gli elementi essenziali degli atti e delle prove su cui fonda le proprie doglianze. La mancata trascrizione delle dichiarazioni dei terzi e la mancata indicazione degli elementi presuntivi decisivi impediscono alla Corte di svolgere il controllo richiesto e determinano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente richiamare genericamente processi verbali, dichiarazioni o documenti: occorre riportarne il contenuto rilevante e spiegare puntualmente perché sarebbe stato erroneamente valutato.
  • La contestazione della valutazione delle prove non equivale, di per sé, a una violazione dell'art. 2697 c.c.; quest'ultima sussiste solo quando il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata.
  • Le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza, pur non essendo prove testimoniali in senso tecnico nel processo tributario, possono assumere valore indiziario o presuntivo, soprattutto se attendibili e aventi contenuto confessorio.
  • Gli elementi indiziari devono essere valutati nel loro complesso e in modo organico; tuttavia, chi denuncia la loro mancata valutazione deve indicare specificamente quali elementi siano stati trascurati.
  • La Corte di cassazione non è un ulteriore giudice del merito: non rivaluta liberamente documenti e fatti, ma verifica soltanto errori di diritto o vizi motivazionali dedotti secondo il corretto motivo di impugnazione.
  • Una sentenza di merito favorevole al contribuente può rimanere definitiva quando il ricorso dell'amministrazione finanziaria è generico, non autosufficiente o fondato sul motivo di ricorso errato.

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