Cassazione Penale, Sentenza n. 34659/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di rescissione della sentenza di condanna del 5/10/2023. Il ricorrente contestava di non aver conosciuto il processo: deduceva che l'Avv. Ventura, primo difensore di fiducia, aveva comunicato la non accettazione dell'elezione di domicilio in data 25/08/2014; che il processo si era svolto con altro difensore di fiducia (Avv. Pesavento) presso il cui studio Kriz non avrebbe eletto domicilio; che non avrebbe mai ricevuto atti personalmente; che il difensore nominato alla celebrazione del dibattimento avrebbe rinunciato al mandato prima dell'udienza del 12/12/2019 e che, successivamente alla rinuncia, l'imputato sarebbe stato assistito da difensore d'ufficio. Si allegava dunque la mancata conoscenza incolpevole del processo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che la nomina di un difensore di fiducia e la notifica del decreto di citazione a giudizio presso il domicilio eletto (Avv. Ventura) costituiscano presunzione relativa di effettiva conoscenza del processo; tale presunzione non è stata scalfita da elementi di fatto sufficientemente precisi e verificabili allegati dal ricorrente. Si è inoltre affermato che l'elezione di domicilio presso un difensore conserva efficacia fino a revoca formale e che la rinuncia del difensore sopravvenuta non comporta di per sé la revoca dell'elezione ab origine effettuata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Decisione resa il 7/10/2025.
Norme richiamate
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La nomina di un difensore di fiducia è presunzione relativa di conoscenza della pendenza del processo; tale presunzione può essere superata solo mediante allegazione di elementi chiari e persuasivi che dimostrino la mancata conoscenza non dovuta a colpevole disinteresse.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Consentono la celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini stabiliti.
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente possa essere condannato al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, a versare una somma alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza citata (Sezioni della Cassazione)
Sez. 3, n. 14577 del 14/12/2022; Sez. 6, n. 46795 del 12/10/2023; Sez. 5, n. 7428 del 18/12/2024; Sez. 6, n. 41720 del 07/11/2006
Costante giurisprudenza che indica la nomina del difensore di fiducia quale elemento presuntivo di conoscenza del processo; ribadisce l'onere di allegazione dell'imputato per dimostrare il contrario e afferma che l'elezione di domicilio presso il difensore permane fino a revoca formale, non venendo meno per la sola rinuncia o sostituzione del difensore.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia normalmente presume che l'imputato fosse a conoscenza della pendenza del processo; per superare tale presunzione occorre fornire elementi concreti, verificabili e convincente che dimostrino l'ignoranza non imputabile all'interessato.
- L'elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso l'avvocato conserva efficacia fino a revoca formale: la semplice rinuncia o sostituzione del difensore non annulla automaticamente l'elezione di domicilio.
- La notifica eseguita presso il domicilio eletto è prova rilevante di conoscenza della citazione; contestarla richiede allegazioni specifiche (ad es. documentazione che provi che la notifica non è stata effettivamente ricevuta o che la scelta del domicilio era invalida).
- L'onere di allegazione grava sull'imputato: mere affermazioni generiche di non conoscenza non sono sufficienti; servono indicazioni fattuali precise (date, comunicazioni documentate, comportamenti del difensore) che possano essere sottoposte a verifica.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o senza adeguata base probatoria, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende.
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