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Sentenza

Sentenza n. 281/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avellino - Sezione Seconda Civile - n. 629/2009 (recte:2008) nonché sulla sentenza del TAR di Salerno - Sezione Prima - n.2061/2012, per entrambe, per la parte relativa ai soli pagamenti

Giustizia amministrativa202501129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, limitatamente ai pagamenti, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Avellino n. 629/2008 e sulla sentenza del TAR Salerno n. 2061/2012

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, quali eredi del creditore originario, hanno chiesto l’esecuzione del giudicato relativo a due sentenze. La prima aveva condannato il Comune al pagamento di euro 12.000, oltre interessi e spese, a titolo di risarcimento del danno arrecato a un fondo di proprietà degli attori. La seconda, pronunciata in un precedente giudizio di ottemperanza, aveva ordinato l’esecuzione della prima sentenza e condannato il Comune al pagamento delle spese processuali. Le opere materiali oggetto delle sentenze risultavano eseguite, ma il Comune non aveva corrisposto le somme dovute. I ricorrenti hanno quindi richiesto il pagamento di euro 12.768,80, comprensivi degli interessi maturati sul credito risarcitorio, e di euro 6.846,35 per le spese di lite, oltre interessi compensativi. Il Comune ha chiesto un rinvio per tentare una conciliazione e, in subordine, ha eccepito la prescrizione dei crediti. I ricorrenti hanno replicato richiamando le istanze di ammissione alla massa passiva, le notifiche delle sentenze e degli atti di precetto, le diffide, gli atti di riconoscimento del debito e il regime di temporanea inesigibilità derivante dal dissesto finanziario dell’ente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato la mancata esecuzione del giudicato, limitatamente all’obbligo di pagamento di euro 12.768,80 derivante dalla sentenza civile e di euro 6.846,35 derivante dalla sentenza del TAR, oltre interessi compensativi dalla proposizione del ricorso. Ha respinto l’eccezione di prescrizione, rilevando che la prescrizione decorre dall’esigibilità del credito e che, durante il dissesto, l’art. 248 TUEL impedisce di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente, consentendo al creditore di far valere la pretesa mediante ammissione alla massa passiva. L’istanza di ammissione relativa al credito derivante dalla sentenza civile era stata presentata nel 2011. Quanto al credito per le spese di lite, il termine era stato interrotto dalle notifiche delle sentenze, dagli atti di precetto e dalla diffida del 2024. Il Comune è stato condannato a pagare entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato competente per la provincia di Avellino, con facoltà di delega. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

  • art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    dalla data della dichiarazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione

    Il blocco delle azioni esecutive durante il dissesto incide sull’esigibilità del credito e impone al creditore di far valere la pretesa mediante istanza di ammissione alla massa passiva.

  • art. 256, comma 7, d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    È richiamato in relazione all’approvazione ministeriale del piano di estinzione delle passività.

  • art. 258 d.lgs. 267/2000 (TUEL)

    È richiamato in relazione alla proposta transattiva formulata dall’organo straordinario di liquidazione.

  • art. 2944 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti per sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione derivante dal riconoscimento del debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare il pagamento delle somme dovute in base a un giudicato civile o amministrativo e nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La prescrizione del credito decorre dalla sua esigibilità, intesa come astratta possibilità di agire in giudizio per ottenerne il soddisfacimento.
  • Durante il dissesto finanziario dell’ente locale, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive previsto dall’art. 248 TUEL impedisce al creditore di pretendere il pagamento con strumenti esecutivi ordinari, ma consente di far valere il credito mediante istanza di ammissione alla massa passiva.
  • La tempestiva presentazione dell’istanza di ammissione del credito alla massa passiva, nonché la notificazione delle sentenze, degli atti di precetto e delle diffide, sono idonee, secondo il caso esaminato, a escludere la prescrizione della pretesa azionata in ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaControlli e finanza locale
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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