Cassazione Penale, Sentenza n. 21112/2026 del 08/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, in qualità di terza interessata, ha chiesto la restituzione di alcuni dispositivi elettronici sottoposti a sequestro probatorio e ha proposto istanza di riesame impugnando il decreto di sequestro. Ha dedotto: incompetenza del Tribunale di Monza (sostenendo la competenza del Tribunale distrettuale di Milano); carenza di motivazione sul fumus dei reati contestati; mancanza o apparente motivazione sul periculum in mora; violazione degli artt. 253 e 254 c.p.p. per mancata verifica della proporzionalità; lesione del diritto alla tutela della corrispondenza (richiamando la sentenza Corte cost. n. 170/2023) e possibile contrasto con l'art. 15, par. 1 della direttiva 2002/58/CE, come modificata dalla direttiva 2009/136/CE. Inoltre la questione processuale più rilevante emersa è che l'istanza di riesame era stata presentata da un difensore privo di procura speciale conferita dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per il vizio originario di ammissibilità: l'istanza di riesame era inammissibile perché proposta da un difensore senza procura speciale, requisito necessario per i soggetti che nel procedimento penale tutelano interessi esclusivamente civilistici (persona non indagata/terza interessata). La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza e gli artt. 100 e 122 c.p.p. ritenendo che il difetto non potesse essere sanato. Di conseguenza il riesame originario e il successivo ricorso sono inammissibili e la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La Corte non ha esaminato nel merito le questioni sostanziali (competenza, fumus, periculum, diritti costituzionali o profili UE) per sopravvenuta inammissibilità processuale.
Norme richiamate
art. 8 D. Lgs. 74/2000
Norma richiamata nell'inquadramento dei reati contestati all'indagato (evasione/reati tributari), non oggetto della decisione sulla ammissibilità
art. 110 c.p.
Norma menzionata nel capo di imputazione per concorso di reato; non è stata valutata nel merito a causa dell'inammissibilità
art. 648-bis c.p.
Norma richiamata nell'imputazione relativa al riciclaggio; non valutata nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 100 c.p.p.
"che tali soggetti possono stare in giudizio solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale"
La Corte ha interpretato e applicato questa disposizione come requisito inderogabile per la rappresentanza in giudizio delle persone che hanno nel procedimento interessi di natura solo civilistica (persona non indagata/terza interessata): l'assenza di procura speciale rende inammissibile l'istanza di riesame
art. 122 c.p.p.
"determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce"
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la procura speciale deve prevedere l'esatta determinazione dell'oggetto e dei fatti cui si riferisce; la mancanza di tale procura è insanabile ai fini di ammissibilità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma citata quale limite nella esposizione dei motivi del ricorso in cassazione; rilevante per la forma della motivazione ma non decisiva rispetto all'inammissibilità per difetto di procura
art. 182, comma secondo, cod. proc. civ.
Richiamata dalla ricorrente come possibile rimedio per regolarizzare la rappresentanza; la Corte ha osservato che tale meccanismo non è applicabile per sanare la mancanza della procura speciale nei procedimenti penali nei casi indicati
artt. 253 e 254 c.p.p.
Norme invocate dalla ricorrente in relazione alla motivazione del sequestro e al principio di proporzionalità; la Corte non le ha esaminate nel merito a causa dell'inammissibilità processuale
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per gli effetti dell'inammissibilità: condanna della ricorrente alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla verifica dell'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte non ha riscontrato assenza di colpa e ha perciò imposto la sanzione pecuniaria
Corte costituzionale, sent. n. 170/2023
Invocata dalla ricorrente per la tutela della corrispondenza; la questione non è stata esaminata dalla Corte di Cassazione in ragione dell'inammissibilità processuale
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento a presunta violazione del diritto al giusto processo; non è stato esaminato nel merito a causa dell'inammissibilità
art. 6 CEDU
Invocato in relazione ai principi di equo processo e alla possibile frammentazione della vicenda davanti a giudici diversi; non valutato dalla Corte per motivi di inammissibilità
art. 15, par. 1 Direttiva 2002/58/CE (come modificata dalla Direttiva 2009/136/CE)
Richiamata dalla ricorrente per un profilo di conformità UE in materia di tutela delle comunicazioni elettroniche; la Corte non ha affrontato la questione per sopraggiunta inammissibilità
Massime di principio
- Per i terzi interessati (persone non indagate) che intendono chiedere la restituzione di beni sottoposti a sequestro, è obbligatoria la procura speciale conferita al difensore: l'assenza rende l'atto di impugnazione inammissibile e il vizio non è normalmente sanabile
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'inammissibilità di un'impugnazione per difetto di rappresentanza anche se il giudice di merito ha deciso nel merito; dunque è essenziale curare la correttezza formale della rappresentanza prima di sollevare questioni sostanziali
- Questioni sostanziali (competenza, fumus del reato, periculum in mora, proporzionalità, diritti costituzionali o profili UE) non verranno valutate se sussiste un vizio processuale insanabile: prioritariamente va valutata l'ammissibilità formale dell'atto
- Non contare su strumenti processuali civilistici (es. termini per regolarizzare la procura) per sanare difetti di rappresentanza nel procedimento penale quando la legge processuale penale richiede espressamente la procura speciale
- Prima di proporre istanze di riesame o impugnazioni cautelari, verificare attentamente la forma e il contenuto della procura speciale (oggetto e fatti determinati) e la competenza territoriale per evitare decadenze e condanne alle spese
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