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Sentenza

Sentenza del 24/09/2015 n. 18930 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva parzialmente accolto il ricorso della Curatela contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1998-2001. Gli accertamenti riguardavano un sistema fraudolento di fatture per operazioni inesistenti, relativo alla commercializzazione meramente cartolare di software gestionali tra società appartenenti allo stesso gruppo. L'Agenzia contestava, in particolare, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali IRPEG e IRAP anche sui redditi derivanti da attività illecite e la riduzione dei ricavi dichiarati senza adeguata prova del collegamento tra acquisti e rivendite fittizie. La Curatela ha resistito e proposto ricorso incidentale sulla debenza dell'IVA relativa alle operazioni inesistenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia limitatamente ai primi due motivi, ha dichiarato assorbito il terzo motivo, inammissibile il quarto motivo e ha rigettato per inammissibilità il ricorso incidentale della Curatela. Ha stabilito che le agevolazioni fiscali si applicano soltanto al reddito derivante dall'effettiva attività d'impresa agevolata e non ai redditi prodotti mediante operazioni illecite. Inoltre, la riduzione dei ricavi dichiarati in presenza di operazioni attive fittizie è possibile solo se il contribuente prova il collegamento con corrispondenti operazioni passive inesistenti e nei limiti previsti dalla legge. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105

    Le agevolazioni si applicano soltanto al reddito derivante dall'attività dell'impresa, con esclusione dei redditi ricavati mediante operazioni illecite sanzionate penalmente.

    Le esenzioni fiscali previste per le imprese del Mezzogiorno non coprono i redditi di fonte illecita o derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente che invoca l'agevolazione deve provare la sussistenza dei relativi presupposti e l'effettiva realizzazione dell'attività agevolata.

  • Art. 2697 cod. civ.

    L'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione è a carico del soggetto che la invoca.

    In caso di contestazione dell'Amministrazione finanziaria, spetta al contribuente dimostrare i fatti costitutivi del beneficio fiscale.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 42

    Le rettifiche fiscali devono essere effettuate secondo i poteri e i criteri previsti per l'accertamento delle imposte sui redditi; la rideterminazione del reddito da parte del giudice non può basarsi su una mera critica all'operato dell'Ufficio, ma richiede una specifica valutazione delle prove.

  • D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 2, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

    I componenti positivi direttamente collegati a costi o componenti negativi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti possono non concorrere alla formazione del reddito, entro i limiti dei costi non ammessi in deduzione, ma il contribuente deve provare il collegamento tra l'acquisto fittizio e la corrispondente rivendita fittizia. La disposizione è stata considerata retroattiva in quanto più favorevole al contribuente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 21, comma 7, e 26, comma 3

    La questione IVA relativa alle fatture per operazioni inesistenti non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso incidentale della Curatela è stato dichiarato inammissibile per formulazione astratta del quesito e carenza di autosufficienza.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1

    La questione della tardività della costituzione della Curatela, che aveva determinato l'inammissibilità in primo grado, è stata superata in appello, il quale aveva ritenuto tempestiva la costituzione.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e si applicano solo ai redditi effettivamente prodotti nell'attività agevolata; non possono essere estese ai proventi derivanti da frodi o operazioni illecite.
  • Chi invoca un'esenzione o un beneficio fiscale deve provare concretamente la sussistenza dei presupposti, l'effettiva attività svolta e il collegamento con la finalità prevista dalla legge.
  • In presenza di fatture oggettivamente inesistenti, i costi fittizi sono normalmente indeducibili. La neutralizzazione dei ricavi fittizi correlati è possibile soltanto se il contribuente dimostra il collegamento tra le operazioni passive e quelle attive e nei limiti dell'importo fiscalmente non riconosciuto.
  • Il giudice tributario non può rideterminare il reddito sulla base di valutazioni generiche o della sola critica all'accertamento: deve indicare e valutare specificamente le prove offerte dalle parti.
  • Un ricorso o motivo di impugnazione deve riferirsi puntualmente alla decisione contestata e agli atti processuali rilevanti; quesiti astratti, ipotetici o privi di autosufficienza possono essere dichiarati inammissibili senza esame del merito.
  • La Cassazione, quando rileva errori giuridici ma sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, normalmente cassa la sentenza e rinvia al giudice di merito, invece di decidere direttamente la controversia.

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