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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41010/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano dell'08/11/2022 che aveva accolto l'istanza di Unicredit riconoscendo la prevalenza di un'ipoteca iscritta nel maggio 2007 sul bene poi confiscato (sentenza di confisca di novembre 2012, irrevocabile ottobre 2013). L'Agenzia ha dedotto: (1) nullità per mancata instaurazione del contraddittorio e notifica al competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato (art. 11 R.D. 1611/33 e norme correlate); (2) violazione del diritto di essere esperito il contraddittorio e nullità delle notifiche (art. 114 D.Lgs. 152/2011 e art. 11 R.D. 1611/33); (3) decadenza della domanda di ammissione al credito da parte di Unicredit per tardività ai sensi dell'art. 1, comma 199, legge 24/12/2012 n.228 (termine di 180 giorni); (4) violazione delle norme sulla revoca della misura ablativa e principio di prevalenza della confisca sull'ipoteca (richiamo alla giurisprudenza della Corte).

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi ritenendo sussistente la nullità per mancata instaurazione del contraddittorio e per la notifica non effettuata all'Avvocatura dello Stato territorialmente competente (Milano). L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Milano - ufficio del Giudice per le indagini preliminari - per nuovo giudizio, con la precisazione che in quella sede il Giudice valuterà anche il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1, comma 199, legge n. 228/2012 (terzo motivo) che resta materia di valutazione nel nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, art. 11

    Disposizione che impone la notifica alle Amministrazioni dello Stato presso l'Avvocatura dello Stato del distretto dell'autorità giudiziaria e prevede la sanzione di nullità per la mancata notifica

    La norma è disciplinata dalla giurisprudenza della Cassazione nel senso che le notifiche degli atti processuali interessanti l'Agenzia Nazionale devono essere effettuate presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente; la mancata notifica comporta nullità rilevabile anche d'ufficio e può determinare l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • Codice di procedura penale, artt. 627 e 666/3

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alle garanzie del contraddittorio e alle formalità nell'esecuzione delle misure; la sentenza valuta in particolare le conseguenze processuali della mancata instaurazione del contraddittorio.

  • Legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 commi 194-206 (in particolare comma 199)

    Comma 199 prevede che entro 180 giorni dall'entrata in vigore o dalla definitività della confisca i titolari dei crediti debbano proporre domanda di ammissione al credito a pena di decadenza

    Il termine decadenziale di 180 giorni per l'ammissione al credito si applica ratione temporis ai procedimenti di confisca di prevenzione definitivi nel periodo considerato; secondo la giurisprudenza della Corte costituisce termine di decadenza che decorre indipendentemente dalle comunicazioni, salvo che il creditore provi di non aver potuto rispettarlo per causa non a lui imputabile.

  • D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle misure di prevenzione), artt. 28 e 58

    Norme richiamate in tema di revoca delle misure ablative e di ammissione al passivo nei procedimenti di confisca; la disciplina del codice antimafia si confronta con la normativa successiva (legge di stabilità 2013) ratione temporis.

Massime di principio

  • Le notifiche agli organi dello Stato devono essere effettuate presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente: la mancata notifica valida comporta nullità rilevabile anche d'ufficio e può determinare l'annullamento del provvedimento che abbia inciso sui diritti dell'Amministrazione.
  • Nei giudizi relativi a beni confiscati è essenziale garantire il contraddittorio con l'Agenzia Nazionale; se l'Agenzia non è stata validamente informata, le decisioni che incidono sull'amministrazione o sulla destinazione dei beni possono essere annullate.
  • I creditori muniti di garanzia reale su beni poi confiscati devono prestare attenzione ai termini decadenziali (art. 1, comma 199, legge n. 228/2012): l'istanza di ammissione al credito va proposta entro 180 giorni dalla decorrenza prevista, salvo che il creditore dimostri l'impossibilità non a lui imputabile.
  • La confisca di prevenzione, salvo casi particolari, tende a prevalere sulle garanzie reali iscritte; il terzo di buona fede può avere rimedio risarcitorio o altra tutela, ma non conserva automaticamente l'efficacia dell'ipoteca sul bene entrato nel patrimonio dello Stato.
  • In caso di ricorsi su provvedimenti esecutivi relativi a beni confiscati il giudice di rinvio deve riesaminare sia le questioni di forma (notifiche, contraddittorio) sia le questioni di merito collegate (esistenza e tempestività della domanda di ammissione al credito).
  • La giurisprudenza consolidata della Corte depone per un controllo stringente delle formalità processuali quando siano coinvolte Amministrazioni dello Stato e diritti patrimoniali acquisiti in favore dello Stato.

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