Cassazione Civile, Sentenza n. 13113/2020 del 30/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)
La controversia
A seguito di una verifica generale svolta nei confronti di una società che gestiva un supermercato di generi alimentari, l’Amministrazione finanziaria emise avvisi di accertamento relativi all’esercizio 2005, recuperando a tassazione, ai fini IRAP, IVA e IRPEF, ricavi non contabilizzati e costi indeducibili della società, nonché maggiori redditi di partecipazione dei soci. La Commissione tributaria provinciale di Napoli accolse il ricorso dei contribuenti per carenza di motivazione degli avvisi. In appello, la Commissione tributaria regionale della Campania riformò parzialmente la decisione: riconobbe la ripresa di ricavi non contabilizzati per euro 255.407,32 e di costi per euro 105.489,82, ritenuti di competenza del 2004 e non deducibili nel 2005, e annullò invece la ripresa degli interessi passivi per euro 4.545,01. Ritenne legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi, fondata sull’irrisorio indice di rotazione del magazzino e sull’incompatibilità della giacenza superiore a due mesi con la rapida deperibilità dei prodotti e l’assenza di attrezzature particolari; escluse inoltre la nullità degli avvisi per mancata allegazione del processo verbale di constatazione, notificato all’amministratore. I contribuenti hanno proposto quattro motivi. Con il primo hanno denunciato omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di sottoscrizione del direttore e mancanza di motivi specifici; sulle eccezioni di nullità degli avvisi e di illegittimo ricorso all’accertamento parziale; sulla domanda di rimborso delle maggiori imposte versate per il 2004; e sulla richiesta di annullamento delle sanzioni relative ai costi imputati a un esercizio diverso. Con il secondo hanno lamentato l’omessa motivazione sulle medesime questioni, sulla legittimità degli avvisi e sulla mancata condanna dell’Amministrazione al rimborso. Con il terzo hanno contestato l’insufficiente motivazione sulla ripresa dei ricavi, deducendo che l’accertamento si fondava sulla percentuale media ponderata di ricarico e non sull’indice di rotazione del magazzino, oltre a denunciare un errore dei verificatori nel calcolo del venduto. Con il quarto hanno invocato gli artt. 53 e 97 Cost., censurando il recupero nel 2005 di costi di competenza del 2004 senza corrispondenti rettifiche a favore dei contribuenti per quest’ultima annualità.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la censura relativa alla sottoscrizione dell’appello era formulata senza gli elementi necessari a rispettare autosufficienza e decisività; la domanda di rimborso per il 2004 era estranea al thema decidendum del giudizio d’appello; per le altre questioni, la conferma parziale delle riprese fiscali implicava il rigetto delle eccezioni di nullità degli avvisi e della richiesta di annullamento delle sanzioni. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché, essendo la sentenza d’appello stata pubblicata il 19 novembre 2012, era applicabile la nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; i ricorrenti avevano invece dedotto i previgenti vizi di omessa o insufficiente motivazione, non più consentiti. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la violazione di parametri costituzionali non può essere denunciata direttamente in cassazione come violazione di legge, dovendo l’eventuale contrasto essere fatto valere tramite questione di legittimità costituzionale della norma applicata. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, a pagare all’Agenzia delle Entrate euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Nella fattispecie concreta, è chiaro che la CTR, nel confermare (parzialmente) le riprese fiscali, ha implicitamente rigettato le eccezioni formulate dai contribuenti, in merito all’asserita nullità degli atti impositivi, e la loro richiesta di annullamento delle sanzioni.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione adottata contiene una statuizione implicita di rigetto delle domande o eccezioni, perché incompatibili con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Per le sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012, il vizio motivazionale denunciabile in cassazione è circoscritto alle anomalie che incidono sull’esistenza stessa della motivazione nei termini indicati dalla Corte; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. 15/06/2018, n. 15879; conf.: 17/02/2014, n. 3708/2014), alla quale il Collegio aderisce, in difetto di ragioni ostativi desumibili dal ricorso, non è consentito fare valere, direttamente, con il motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme costituzionali in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere dedotto mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
La violazione di norme costituzionali non è deducibile direttamente come motivo di cassazione ai sensi del n. 3; il contrasto deve essere prospettato mediante un’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di legge applicata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività.
La denuncia di omessa pronuncia richiede che la domanda o eccezione sia autonomamente apprezzabile e che il ricorso ne riporti puntualmente il contenuto, indicando l’atto processuale in cui fu proposta, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
art. 53 Cost.
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. 15/06/2018, n. 15879; conf.: 17/02/2014, n. 3708/2014), alla quale il Collegio aderisce, in difetto di ragioni ostativi desumibili dal ricorso, non è consentito fare valere, direttamente, con il motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme costituzionali in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere dedotto mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Il parametro costituzionale della capacità contributiva non può essere invocato direttamente come norma violata in un motivo di cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.; l’eventuale contrasto va fatto valere attraverso la questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
art. 97 Cost.
Per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. 15/06/2018, n. 15879; conf.: 17/02/2014, n. 3708/2014), alla quale il Collegio aderisce, in difetto di ragioni ostativi desumibili dal ricorso, non è consentito fare valere, direttamente, con il motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme costituzionali in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere dedotto mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
Il parametro costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione non è direttamente deducibile come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.; l’eventuale contrasto va veicolato tramite l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
art. 2697 c.c.
Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività.
La norma non è applicata né interpretata nel passaggio riportato; non emerge dal testo un principio decisorio sull’onere della prova.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Per dedurre in cassazione l’omessa pronuncia, occorre indicare una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabile, riportarne puntualmente il contenuto e specificare l’atto processuale in cui è stata proposta, consentendo alla Corte di verificarne ritualità, tempestività e decisività.
- Non ricorre omessa pronuncia quando la decisione, pur senza una statuizione espressa, comporti logicamente il rigetto della domanda o dell’eccezione perché incompatibile con l’impostazione della pronuncia.
- Per le sentenze d’appello pubblicate dopo l’11 settembre 2012, il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali che incidono sull’esistenza stessa della motivazione; il semplice difetto di sufficienza non è censurabile.
- La violazione di parametri costituzionali non può essere dedotta direttamente come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; l’eventuale contrasto deve essere sottoposto alla Corte attraverso un’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.
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