Cassazione Penale, Sentenza n. 46560/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato la sua richiesta di riesame. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi: 1) censura sulla mancata retrodatazione dei termini della custodia cautelare, sostenendo che il pubblico ministero fosse già a conoscenza della sua partecipazione alla piantagione di stupefacenti prima dell'emissione della prima misura cautelare; 2) vizio di motivazione e errata applicazione delle norme probatorie con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione (presunta veste di promotore/finanziatore) basata su intercettazioni e presenze nella piantagione; 3) contestazione della configurabilità dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" (art. 416-bis) per mancanza di elementi specifici riferibili al ricorrente; 4) contestazione della sussistenza della circostanza aggravante dell'"ingente quantità" di stupefacente (art. 80 DPR 309/90), data l'impossibilità di analisi quantitative sui campioni e la scarsa quantità rinvenuta nel casolare; 5) censura sulle esigenze cautelari, in particolare sull'attualità del pericolo di recidiva e sul pericolo di fuga, con rilievo del cosiddetto "tempo silente" e delle precedenti condanne risalenti nel tempo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In particolare: - Ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare richiede che il quadro probatorio giustificante la seconda ordinanza fosse già sussistente e manifestamente desumibile al momento della prima misura; nel caso di specie non risultava che gli elementi indiziari relativi ai reati contestati al ricorrente fossero noti anteriormente alla prima ordinanza. - Ha dichiarato inammissibili per carenza d'interesse o per impropria rinnovazione del giudizio di merito i motivi che contestavano la qualificazione dell'imputato come promotore/organizzatore, la configurabilità dell'aggravante di agevolazione mafiosa e dell'aggravante della ingente quantità, osservando che tali censure impongono una diversa valutazione degli elementi probatori che non è consentita in sede di legittimità; inoltre, l'eventuale esclusione di tali aggravanti non sarebbe idonea a incidere sulle esigenze cautelari né sulla durata della misura così come motivata. - Ha ritenuto infondato anche il motivo sulle esigenze cautelari (recidiva/pericolo di fuga), sia perché la censura non era stata adeguatamente prospettata in sede di riesame, sia perché la motivazione del Tribunale circa la pericolosità del ricorrente e l'attualità delle esigenze cautelari è stata considerata adeguata. Conseguenze pratiche: ricorso dichiarato inammissibile; condanna alle spese e ordine di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione; utilizzato per inquadrare le censure presentate dal ricorrente (lett. b, c, e).
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Rilevante in tema di retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare: la Corte interpreta che per retrodatare i termini occorre che il quadro legittimante la seconda ordinanza fosse effettivamente desumibile e manifesto al momento della prima misura.
art. 74 d.P.R. 309/90
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente, a livello indiziario, l'esistenza di un'associazione volta alla coltivazione e commercializzazione di cannabis.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevante per la valutazione della "agevolazione mafiosa"; la Corte ha ritenuto che, a livello di gravità indiziaria, sussistano elementi che connettono l'attività del ricorrente alla cosca, giustificando l'aggravante almeno in sede cautelare.
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
Prevede l'aggravante per l'ingente quantità di stupefacente; la Corte ha ritenuto plausibile, sulla base di elementi indiretti (numero di piante, serre, profitti attesi, principi attivi rinvenuti), la configurabilità dell'aggravante a livello indiziario, anche quando le analisi sui campioni sono state compromesse.
art. 125 e art. 192 cod. proc. pen.
Norme sul divieto di utilizzo di prove illecite e sui limiti delle prove; la Corte ha osservato che le censure sulla valutazione delle intercettazioni e delle altre prove contestate dal ricorrente impongono una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.
art. 275 cod. proc. pen.
Disciplina le esigenze cautelari; la Corte richiama la presunzione relativa di adeguatezza delle esigenze cautelari e ne accetta l'applicazione a fronte della personalità e della pericolosità del ricorrente.
art. 274, 275, 292 cod. proc. pen.
Richiamate nella contestazione sulle esigenze cautelari e sulle modalità di valutazione delle misure; la Corte sottolinea che le valutazioni del giudice del merito in ordine a pericolosità e misura non sono riapribili in cassazione se non incidono su profili giuridici rilevanti.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità, con imposizione delle spese e del versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare è necessario dimostrare che gli elementi che hanno legittimato la successiva ordinanza fossero già, in modo manifesto e desumibile, presenti al momento della prima misura; la mera esistenza di notizie o di atti investigativi antecedenti non è sufficiente.
- In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie (intercettazioni, videoriprese, ricostruzioni) al fine di proporre una lettura alternativa dei fatti; le censure che si limitano a chiedere una diversa valutazione degli stessi elementi sono inammissibili o manifestamente infondate.
- La contestazione delle aggravanti (es. agevolazione mafiosa, ingente quantità) in sede cautelare richiede, per avere interesse nel processo cautelare, di dimostrare che la loro esclusione avrebbe effetti concreti sulla sussistenza, sulla natura o sulla durata della misura; altrimenti la censura può essere dichiarata priva di interesse.
- Quando le analisi dirette (quantitative) sui campioni non sono possibili, il giudice può fondare la configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità su elementi indiretti e circostanziali (numero di piante e serre, organizzazione, profitti attesi, principi attivi riscontrati in campioni disponibili).
- Per contestare l'attualità delle esigenze cautelari (recidiva, pericolo di fuga) occorre allegare elementi nuovi o specifici che superino le presunzioni di pericolosità e l'attendibilità della motivazione del giudice; obiezioni generiche sul "tempo trascorso" sono generalmente inefficaci.
- Le doglianze procedurali e probatorie devono essere formulate con specificità sia intrinseca che estrinseca; censure vaghe o non confrontate con la motivazione del giudice sono frequentemente dichiarate inammissibili.
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