Cassazione Civile, Ordinanza n. 09899/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento per l'anno 2012 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini Ires, Iva e Irap, un maggior imponibile, tra cui una sopravvenienza attiva di euro 342.229,41 derivante dal giroconto di una parte residua di un fondo rischi previdenziali Inps. Secondo la contribuente, quel componente positivo di reddito era stato tassato nel 2012 in violazione del principio di competenza di cui all'art. 109 t.u.i.r., perché l'insussistenza del debito si sarebbe manifestata prima, al più nel 2011, per effetto del decorso della prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. La Corte di cassazione era investita dell'unico motivo di ricorso, deducente violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 109 t.u.i.r. e dell'art. 2946 c.c., per avere la sentenza regionale ritenuto imponibile nel 2012 la sopravvenienza attiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha affermato che gli accantonamenti a fondo rischi, quando sono stanziati per passività non ancora certe o determinabili, sono disciplinati dall'art. 109, comma 1, parte seconda, t.u.i.r.; ne consegue che la sopravvenienza attiva emerge fiscalmente nell'esercizio in cui viene meno l'incertezza sul rischio e il fondo viene ridotto o azzerato, ossia nel momento in cui la società stessa dispone la riduzione del fondo. Nel caso concreto, la riduzione del fondo e il giroconto della quota residua sono avvenuti nel 2012, sicché la tassazione in tale anno è stata ritenuta corretta. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa dell'Agenzia.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 88 t.u.i.r.
La sopravvenienza attiva è fiscalmente rilevante in caso di sopravvenuta insussistenza di spese, perdite, oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
art. 109 t.u.i.r.
(già 75), comma 1, seconda parte
Deroga al principio generale di competenza: i componenti di reddito non ancora certi nell'esistenza o determinabili nell'ammontare concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui tali condizioni si verificano.
art. 83 t.u.i.r.
Il reddito d'impresa è determinato secondo il principio di derivazione dal risultato contabile.
art. 2946 c.c.
Richiamato dalla contribuente per sostenere che il venir meno del rischio sarebbe coinciso con il decorso della prescrizione decennale, ma la Corte ha ritenuto irrilevante tale ricostruzione ai fini fiscali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per i presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- Gli accantonamenti a fondo rischi effettuati per passività non ancora certe o determinabili seguono la regola dell'art. 109 t.u.i.r.: la rilevanza fiscale si colloca nell'esercizio in cui l'esistenza del componente diventa certa o il relativo importo è oggettivamente determinabile.
- Quando un fondo rischi risulti eccedente per il venir meno o la riduzione del rischio, la sopravvenienza attiva è imponibile nell'anno in cui la riduzione o lo svincolo del fondo viene contabilmente disposto, non nel momento in cui si ipotizza astrattamente la cessazione del rischio.
- Ai fini della tassazione delle sopravvenienze attive, non sono decisive ricostruzioni meramente fattuali o presuntive sulla data di estinzione del rischio se la stessa contabilizzazione del bilancio evidenzia che l'incertezza persisteva fino alla riduzione del fondo.
- Nel reddito d'impresa, il dato contabile e la sua corretta iscrizione assumono rilievo centrale, in coerenza con il principio di derivazione dal risultato di bilancio.
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