Sentenza n. 328/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento comunale di nuovo diniego, adottato in riedizione del potere dopo l’annullamento giudiziale del precedente diniego, relativo all’assegnazione di un’area per luogo di culto
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 1710/2025, che aveva annullato il precedente diniego comunale e imposto una nuova istruttoria sull’area tra strada Robecco e via Tobagi, nonché sull’eventuale esistenza di altre aree urbanisticamente destinabili al culto. Ha dedotto che il nuovo provvedimento comunale n. 29460 del 9 giugno 2025 violasse o eludesse il giudicato, sostenendo che il Comune avrebbe dovuto reperire positivamente un’area idonea all’esercizio della libertà religiosa, esaminare l’applicazione dell’art. 9, comma 15, della l.r. n. 12/2005, valutare soluzioni alternative e svolgere una ricognizione del patrimonio comunale. Ha inoltre contestato l’istruttoria e la motivazione urbanistica del diniego, rilevando il contrasto tra la Carta del Consumo di Suolo e indicazioni contenute nella Relazione del Piano dei Servizi, nonché l’erroneità del richiamo alla disciplina regionale sul consumo di suolo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che il giudicato imponesse al Comune una nuova e adeguata istruttoria, non un obbligo incondizionato di reperire e assegnare un’area per il culto. Il Comune ha adempiuto verificando il regime proprietario e urbanistico dell’area tra strada Robecco e via Tobagi, qualificata dalla vigente Carta del Consumo di Suolo come superficie agricola o naturale, non urbanizzata né urbanizzabile, sulla quale sono ammesse soltanto attrezzature leggere e di servizio connesse alla fruizione di parchi e aree verdi. Ha inoltre verificato il Piano dei Servizi, concludendo che non risultavano altre aree comunali destinate a insediamenti religiosi. Il Collegio ha escluso che l’art. 9, comma 15, della l.r. n. 12/2005 imponesse, nell’ambito dell’ottemperanza, l’attivazione di una nuova scelta pianificatoria, trattandosi di attività discrezionale del Consiglio comunale estranea al perimetro conformativo della sentenza. La libertà religiosa e il diritto a disporre di spazi adeguati devono essere garantiti senza discriminazioni, ma non attribuiscono una pretesa assoluta e illimitata all’assegnazione di una specifica area pubblica; gli spazi disponibili sono utilità limitate e la loro destinazione richiede una ponderazione amministrativa degli interessi, non sostituibile dal giudice. Le contestazioni sulla legittimità del nuovo diniego potranno essere fatte valere con ordinario ricorso di cognizione ex art. 29 c.p.a. davanti al TAR competente. Respinta anche la domanda subordinata di chiarimenti. Spese integralmente compensate; contributo unificato definitivamente a carico dell’associazione.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato deciso verificando la conformità del nuovo esercizio del potere agli effetti conformativi della sentenza precedente.
art. 112, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale base della domanda subordinata di chiarimenti sulla modalità di esecuzione del giudicato, ritenuta non necessaria.
art. 29 c.p.a.
Gli eventuali vizi di legittimità del nuovo provvedimento devono essere dedotti nell’ordinario giudizio di cognizione davanti al TAR, non utilizzando il giudizio di ottemperanza per ampliare il contenuto conformativo del giudicato.
art. 19 Cost.
Tutela la libertà religiosa, comprendendo anche l’esigenza di disporre di spazi adeguati per l’esercizio individuale e collettivo del culto, ma non comporta un diritto assoluto e incondizionato all’assegnazione di una specifica area pubblica.
art. 9, comma 15, l.r. n. 12/2005
la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale
La disposizione concerne una scelta pianificatoria discrezionale del Consiglio comunale e non impone, nel giudizio di ottemperanza, l’attivazione di un nuovo procedimento di localizzazione di attrezzature religiose.
art. 9 CEDU
Richiamato nel quadro della tutela della libertà religiosa e del divieto di ostacoli ingiustificati all’esercizio del culto.
art. 74 c.p.a.
La sentenza è pronunciata ai sensi della disposizione relativa alla motivazione semplificata.
Massime di principio
- Quando una sentenza di annullamento impone alla pubblica amministrazione di riesercitare il potere mediante una specifica istruttoria, il giudicato non può essere interpretato come imposizione di un risultato amministrativo predeterminato ulteriore rispetto agli effetti conformativi espressamente stabiliti.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve verificare la conformità della riedizione del potere al giudicato, ma non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni pianificatorie discrezionali né imporre l’adozione di una determinata scelta urbanistica non prescritta dalla sentenza.
- La libertà religiosa impone alle autorità competenti di prevedere e rendere disponibili spazi per le attività di culto e di non frapporre ostacoli ingiustificati o discriminatori, ma non attribuisce a una confessione un diritto assoluto e illimitato all’assegnazione di una specifica area pubblica.
- Nella destinazione di spazi pubblici per attività religiose, l’amministrazione deve rispettare il principio di non discriminazione e ponderare la limitatezza delle utilità disponibili, la presenza delle confessioni sul territorio, la loro consistenza e incidenza sociale e le esigenze di culto della popolazione.
- Le contestazioni relative a nuovi vizi di legittimità del provvedimento adottato in riedizione del potere, quando non integrino violazione o elusione del giudicato, devono essere proposte con ordinaria azione di annullamento e non nel giudizio di ottemperanza.
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