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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31852/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna confermata dalla Corte d'Appello di Genova. Bordigoni contestava (i) carenza e illogicità della motivazione e presunto travisamento della prova in relazione all'identificazione degli imputati (violazione delle garanzie procedurali) e (ii) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Comelli denunciava l'erronea applicazione della legge penale sostenendo che l'aggravante della "destrezza" sarebbe stata assorbita dall'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 (minorata difesa); in sostanza chiedeva la riconsiderazione delle aggravanti e della quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Bordigoni, il primo motivo (violazione delle garanzie di identificazione) è inammissibile perché sollevato per la prima volta in cassazione; il secondo motivo (attenuanti generiche) è inammissibile perché la valutazione sulle attenuanti è giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità quando la motivazione del merito sia non contraddittoria e dia conto degli elementi rilevanti. Quanto a Comelli, il motivo è inammissibile perché ripetitivo rispetto all'appello e richiedeva una rivalutazione del fatto e delle prove non consentita in cassazione; la Corte ha inoltre ritenuto congrua la qualificazione dell'aggravante della "destrezza" sulla base della tecnica dell'abbraccio descritta in sentenza e ha affermato la compatibilità tra l'aggravante della destrezza e quella di cui all'art. 61, n. 5 (minorata difesa). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176) e successive proroghe

    Disciplina la possibilità di trasmissione della requisitoria scritta e la gestione delle richieste di discussione orale; richiamato per motivare l'uso della requisitoria scritta del Procuratore Generale e per segnalare che le parti non hanno richiesto discussione orale.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 3

    Fondamento dell'inammissibilità di motivi sollevati per la prima volta in Cassazione: la censura deve essere già proposta nei gradi di merito.

  • Codice penale, art. 133

    Indica i criteri per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il merito valuta fatti e elementi di positivo segno e che il diniego, se motivato (anche per richiamo all'assenza di elementi positivi), è insindacabile in Cassazione salvo vizi logico-giuridici evidenti.

  • Codice penale, art. 625, comma 1, n. 4 (aggravante della destrezza)

    Definizione giurisprudenziale della "destrezza": abilità, astuzia o sveltezza che costituiscono un "quid pluris" rispetto alla condotta ordinaria di furto; la Corte ha ritenuto provata la destrezza sulla base della tecnica dell'abbraccio.

  • Codice penale, art. 61, n. 5 (minorata difesa)

    Aggravante riferita allo stato della vittima (es. età avanzata) che ha ostacolato la difesa; la Corte ha ritenuto compatibile questa aggravante con la destrezza.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma richiamata per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti, in assenza di dolo nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In Cassazione non possono essere sollevati per la prima volta questioni di fatto o di garanzie procedurali che non siano state dedotte nei gradi di merito: le censure inammissibili per "novità" devono essere proposte prima.
  • La decisione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche è, in primo luogo, una valutazione di fatto del giudice di merito; la Corte di Cassazione sindaca solo la presenza di una motivazione logica e minima che spieghi l'accoglimento o il rigetto (richiamo agli elementi dell'art. 133 c.p.).
  • L'aggravante della "destrezza" richiede la prova di un "quid pluris" rispetto alla condotta tipica del furto: tecniche o stratagemmi che eludono la normale vigilanza della vittima. Se adeguatamente motivata, la sua qualificazione è difficile da rimuovere in sede di legittimità.
  • Le aggravanti basate sulle modalità del fatto (es. destrezza) e quelle basate sulla condizione della vittima (es. minorata difesa ex art. 61 n.5) possono coesistere e sono compatibili quando risultano entrambe dagli elementi di fatto.
  • Quando la sentenza di appello si conforma alla motivazione del primo grado ("doppia conforme"), la Cassazione ha margini ancora più ristretti di sindacato: occorre mostrare vizi di diritto o manifesta illogicità/contraddittorietà nella motivazione.

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