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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21616/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che li aveva condannati per estorsione aggravata dall'uso del metodo mafioso e con finalita di agevolare l'associazione mafiosa (Armenio, Fiorenza, Viviano nei confronti di Contino; Viviano anche per tentata estorsione ai danni di Santo Musica). Le doglianze principali riguardavano: a) presunta carenza di prova delle minacce e del profitto illecito, e l'apparente incompatibilita tra l'assoluzione di Orazio Zito e la condanna degli imputati; b) vizio valutativo sull'aggravante del metodo mafioso e presunta duplicazione sanzionatoria con l'aggravante soggettiva di art. 628 comma 3 n.3; c) eccessivita dell'aumento per continuazione e vizi nella quantificazione della pena; d) vizio di motivazione per presunta mancata autonomia del ragionamento del tribunale rispetto a una memoria del pubblico ministero; e) contestazioni sulla credibilita e valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte civile Contino; f) per Viviano, incompatibilita della condotta contestata con la detenzione domiciliare nel 2012; g) contestazione dell'attendibilita di testi come Angelo Monsu nel capo relativo alla tentata estorsione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi proposti dai difensori di Armenio, Fiorenza e Viviano. Ha confermato la correttezza della motivazione della Corte d'appello, ritenendo non ammissibile in sede di legittimita una rivalutazione integrale del compendio probatorio salvo il caso di travisamento decisivo delle prove. Ha precisato i criteri interpretativi: le intercettazioni non sono rivalutabili in sede di legittimita salvo travisamento; l'aggravante del metodo mafioso richiede l'effettivo ricorso a modalità oggettivamente idonee a creare la coartazione psicologica tipica del metodo mafioso; le aggravanti di cui all'art. 628 comma 3 n.3 e all'art. 416-bis.1 possono concorrere posto che sono differenti per natura e ratio (soggettiva la prima, oggettiva la seconda); la regola del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio (b.a.r.d.) in Cassazione assume rilievo solo se la sua violazione si traduce in manifesta e decisiva illogicita motivazionale; i motivi nuovi sollevati solo in sede di legittimita (es. compatibilita con detenzione domiciliare) sono inammissibili. Conseguentemente la Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Antonino Contino per euro 3686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al reato di estorsione; la Corte rileva che il controllo di legittimita non puo sostituirsi alla valutazione di merito circa la capacita dimostrativa delle prove che hanno portato alla condanna.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso: la Corte precisa che richiede l'effettivo impiego di modalita oggettivamente idonee a esercitare la particolare coartazione psicologica e puo concorrere con l'aggravante soggettiva di cui all'art. 628 comma 3 n.3.

  • art. 628 comma 3 n.3 cod. pen.

    Aggravante soggettiva relativa alla provenienza della violenza o minaccia da soggetto appartenente ad associazione mafiosa: la Corte la distingue dall'aggravante del metodo mafioso e ne ammette la concorrenza quando ricorrono entrambe le condizioni.

  • artt. 81, 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla quantificazione della pena e agli aumenti per continuazione: la Corte conferma ampio margine discrezionale del giudice di merito purché motivato nei termini dell'art. 133.

  • art. 70 cod. pen.

    Richiamato per distinguere la natura soggettiva dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma 3 n.3, connessa alle condizioni personali dell'autore (appartenenza associativa).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata sul contenuto dei motivi di ricorso in Cassazione: la Corte esclude l'esame di censure di merito formulate genericamente o introdotte tardivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilita del ricorso (condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende) applicata dalla Corte.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nella trattazione della regola 'beyond any reasonable doubt': in sede di legittimita la violazione rileva solo se determina una manifesta e decisiva illogicita del tessuto motivazionale.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove: puo censurare la valutazione probatoria solo se rileva un travisamento evidente o una manifesta e decisiva illogicita nella motivazione.
  • Le intercettazioni non sono rinnovabili in Cassazione se non per dimostrare un travisamento decisivo del loro contenuto; una diversa interpretazione del loro significato e della credibilita attribuita compete ai giudici di merito.
  • L'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1) richiede il ricorso a modalita oggettive idonee a creare la specifica coartazione psicologica; non si fonda sulla sola reazione soggettiva della vittima.
  • L'aggravante soggettiva per appartenenza a associazione mafiosa (art. 628 comma 3 n.3) e l'aggravante oggettiva del metodo mafioso possono concorrere: la prima punisce la maggiore pericolosita individuale dell'associato, la seconda le modalita intimidatorie usate.
  • Le doglianze non sollevate in sede di appello o introdotte per la prima volta in Cassazione (es. questioni sulla detenzione domiciliare) sono inammissibili per difetto di specifica tempestiva impugnazione.
  • La quantificazione della pena e l'aumento per continuazione rientrano nell'ampia discrezionalita del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo per manifesta illogicita o violazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
  • La regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' ha efficacia in Cassazione solo quando la sua violazione si traduce in una manifesta e decisiva lacuna o contraddizione nella motivazione, non come semplice richiesta di rivalutazione delle prove.

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