Cassazione Penale, Sentenza n. 7072/2022 del 28/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca emesso dalla Corte d'appello di Palermo (20/05/2020) che aveva disposto la confisca dei beni intestati o riconducibili a Francesco Zummo e al suo socio Francesco Civello, deducendo: mancata individuazione dei "concreti vantaggi" derivati alle imprese da rapporti con esponenti di "Cosa nostra"; violazione degli standard probatori (indizi gravi, precisi e concordanti); mancanza di correlazione cronologica tra pericolosità e acquisizioni patrimoniali (confisca estesa a beni anteriori all'ipotizzata collusione e alla legge 646/1982); violazione del ne bis in idem e del giudicato con riferimento a precedenti decisioni su alcuni beni (in particolare depositi esteri della sig.ra Macaluso); violazione del contraddittorio per omissione di citazione di terzi in Cassazione; vizi di motivazione e genericità nell'individuazione dei beni e della loro provenienza illecita.
La decisione
La Corte di cassazione, esaminati i motivi, ha ritenuto in massima parte infondate le doglianze dei ricorrenti. Ha confermato la legittimità dell'impostazione secondo cui, quando un'impresa trae rilevanti vantaggi dall'appartenenza o dalla contiguità con l'associazione mafiosa (protezione, eliminazione della concorrenza, accesso agevolato al credito, facilitazioni amministrative ecc.), l'intero patrimonio aziendale e le quote sociali possono essere assoggettate a confisca di prevenzione anche se non è possibile individuare singoli atti di corruzione o singoli appalti illegittimi. La Corte ha inoltre richiamato e applicato i principi di giurisprudenza (Sezioni unite, c.d. "Spinelli") secondo cui la correlazione temporale è un criterio-guida ma non sempre impone una rigida esclusione di beni anteriori/separati quando la provvista lecita si sia in seguito "inquinata" e dispersa nel patrimonio mafioso; ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi per carenza di specificità o per essere basati su rivalutazione del merito probatorio. In sostanza, l'impugnazione non ha ottenuto l'annullamento del decreto impugnato nella parte fondamentale e la confisca è stata ritenuta legittima e motivata.
Norme richiamate
Legge n. 575 del 1965 (misure contro la mafia), artt. 2-bis e 2-ter
Usate per definire i presupposti soggettivi e oggettivi delle misure di prevenzione patrimoniali: valutazione della "contiguità" e dei vantaggi economici derivanti al soggetto dall'associazione mafiosa
D.lgs. n. 159 del 2011, art. 24
Stabilisce che la confisca può riguardare i beni che costituiscono "frutto di attività illecite"; interpretata come bisogno di nesso causale tra attività illecita e acquisizione del bene, comprensiva delle ipotesi in cui l'impresa trae vantaggi sistemici dalla mafia
Codice di procedura penale, art. 627
Norma procedurale sul rito e sulle modalità dell'impugnazione dei provvedimenti di prevenzione: la Corte ha verificato che il giudice del rinvio ha ottemperato agli indirizzi della Cassazione precedente
Codice di procedura penale, artt. 650 ss. e art. 546
Riferimenti a preclusioni processuali, onere motivazionale e limiti di sindacato in Cassazione (divieto di riesame del merito probatorio salvo vizio di legge)
Sentenza delle Sezioni unite n. 4880 del 26/06/2014 (c.d. "Spinelli")
Principio che la pericolosità sociale indica anche l'ambito temporale della confisca; la Corte ha richiamato e temperato tale principio affermando che la correlazione temporale è guida ma non sempre impone esclusione automatica di beni anteriori se è provata la commistione/inquinamento
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. 2 n. 31549/2019 e pronunce successive)
Conferma che l'intero patrimonio aziendale può essere confiscato quando l'attività imprenditoriale sia risultata avvantaggiata e inquinata dall'intervento mafioso, e che il sindacato sulla certezza degli elementi probatori è limitato in cassazione
Massime di principio
- La confisca di prevenzione può colpire l'intero patrimonio aziendale (e talvolta quote intestate a terzi) quando è dimostrato che l'impresa ha prosperato grazie a vantaggi sistemici derivanti da rapporti con l'associazione mafiosa, anche in assenza dell'individuazione di singoli atti illeciti
- La correlazione cronologica tra manifestazione della pericolosità e acquisizioni patrimoniali è un criterio fondamentale ma non sempre assoluto: beni anteriori o successivi possono essere confiscati se risulta ragionevole e provato l'inquinamento della provvista lecita nel patrimonio mafioso
- Lo standard probatorio nelle misure di prevenzione richiede indizi gravi, precisi e concordanti; tuttavia in Cassazione non è consentita una libera rivalutazione del merito probatorio, salvo vizi di motivazione, arbitrarietà o travisamento
- Il soggetto che contesta la confisca deve fornire specifiche allegazioni e, quando possibile, prove dell'origine lecita di singoli beni (donazioni, eredità, vincite, rendite autonome); mere asserzioni generiche non sono sufficienti
- Il divieto di ne bis in idem e il giudicato possono ostare a successive valutazioni solo se sussiste identità del compendio probatorio e del thema decidendi; decisioni in procedimenti diversi non impediscono automaticamente una nuova valutazione nel rito di prevenzione se sono acquisiti nuovi elementi istruttori
- Nel giudizio di legittimità sulle misure di prevenzione il controllo è prevalentemente di diritto: i ricorrenti devono quindi inquadrare le doglianze come violazioni di norme o gravi vizi motivazionali, non come mera ricognizione di fatto
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6950/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6951/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6953/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6954/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6955/2022 del 28/02/2022
- Sentenza penale · 28 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 6956/2022 del 28/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →