Sentenza n. 10810/2026 - Roma, Sezione 1T
per l’esecuzione del decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Roma, proc. RG n. -OMISSIS-, in data 17 ottobre 2024, immediatamente efficace, con il quale è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.lgs. 286/1998, la permanenza in Italia del ricorrente per la durata di anni due.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione del decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 17 ottobre 2024, mediante rilascio di un permesso di soggiorno con validità residua di circa tre mesi anziché della durata biennale autorizzata
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto immediatamente efficace del Tribunale per i Minorenni di Roma, che aveva autorizzato, ai sensi dell'art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998, la sua permanenza in Italia per due anni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento. Ha dedotto l'inerzia della Questura nel rilascio del permesso di soggiorno e ha chiesto l'ordine di esecuzione, l'eventuale nomina di un commissario ad acta, il riconoscimento di una durata del titolo idonea a compensare il periodo inutilmente trascorso e il risarcimento del danno in via equitativa. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato di avere rilasciato il titolo con scadenza al 17 ottobre 2026, sostenendo che il ritardo era dipeso da verifiche giudiziarie e dalla pendenza di altre iniziative relative al soggiorno per motivi familiari. Il ricorrente ha contestato che il titolo, rilasciato tardivamente e con validità residua di circa tre mesi, non desse esatta esecuzione alla durata biennale stabilita dal giudice minorile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso in ottemperanza. Ha ritenuto fondata la censura relativa all'inesatta esecuzione del decreto del Tribunale per i Minorenni, poiché il permesso era stato rilasciato con una validità residua di circa tre mesi, invece che per la durata complessiva di due anni prevista dal provvedimento ottemperando. Il giudice ha ordinato all'Amministrazione di dare esatta esecuzione al decreto entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore, rilasciando un permesso di soggiorno della durata complessiva di due anni decorrenti dal momento del rilascio. Non è stata disposta, allo stato, la nomina di un commissario ad acta, ritenendosi sufficiente il termine stringente assegnato all'Amministrazione. È stata respinta la domanda di condanna al risarcimento di un'ulteriore somma di denaro, per le medesime ragioni e in considerazione della misura conformativa adottata. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.lgs. 286/1998
devono ritenersi sussistenti “gravi motivi” connessi all’età e al benessere psicologico dei minori
La norma consente al Tribunale per i Minorenni di autorizzare, anche in deroga alle disposizioni del testo unico sull'immigrazione, la permanenza in Italia del familiare per un periodo determinato quando sussistano gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore; nel caso concreto l'autorizzazione era biennale.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di verificare l'esatto adempimento dell'Amministrazione al contenuto del provvedimento giudiziale e di impartire le necessarie prescrizioni esecutive.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo deve verificare in concreto l'esatto adempimento dell'Amministrazione al dictum del provvedimento da eseguire, confrontando il contenuto e la durata della misura adottata con quelli stabiliti dal giudice che ha pronunciato il titolo.
- Quando un provvedimento giudiziario autorizza la permanenza in Italia per una durata determinata, il rilascio tardivo di un titolo con validità soltanto residua, tale da comprimere significativamente il periodo autorizzato, costituisce inesatta esecuzione del provvedimento.
- In presenza di un'inesatta esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di rilasciare un nuovo titolo con durata complessiva corrispondente a quella stabilita dal provvedimento ottemperando, facendo decorrere tale durata dal momento del rilascio.
- La nomina del commissario ad acta non è necessaria quando il giudice ritenga sufficiente, per assicurare l'esecuzione, l'assegnazione all'Amministrazione di un termine breve e puntuale per conformarsi alla decisione.
- La corretta misura conformativa adottata nel giudizio di ottemperanza non comporta automaticamente il riconoscimento di un risarcimento ulteriore, se il giudice non ravvisa ragioni per condannare l'Amministrazione al pagamento di una somma aggiuntiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1264/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1265/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1266/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1267/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1268/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 11 giu 2026Sentenza n. 1269/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →