Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14391/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, tramite procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., deducendo un unico motivo di omessa motivazione. Dal testo non emerge il reato sostanziale originariamente contestato; emerge solo che la decisione di appello è intervenuta a seguito di accordo sulla pena. La censura è stata ritenuta generica, perché non indicava quali specifici temi o motivi non rinunciati sarebbero stati omessi dalla motivazione della Corte di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., siano deducibili in cassazione solo questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati e, in generale, i vizi della motivazione non riferiti a temi ancora devoluti, salvo che si traducano in illegalità della pena. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.

    Nell'ambito del concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo per censure relative alla validità del consenso, alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della decisione rispetto all'accordo; non per doglianze sui motivi rinunciati o sulla mancata motivazione su questioni non devolute.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    Il giudice di secondo grado che accolga il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., una volta intervenuta la rinuncia ai motivi di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella causa di inammissibilità, alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa in concordato in appello è ammesso il ricorso per cassazione solo per vizi inerenti alla legittimità del patto processuale o alla corrispondenza della decisione all'accordo, non per questioni già oggetto di rinuncia.
  • La rinuncia ai motivi di appello circoscrive il thema decidendum del giudice di secondo grado e, di riflesso, anche il perimetro delle censure proponibili in cassazione.
  • La mancata motivazione su questioni non più devolute, come il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o l'inutilizzabilità della prova, non integra di per sé un vizio denunciabile quando derivi dall'effetto devolutivo limitato del concordato.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono ammissibili solo se la sanzione risulti illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il ricorso meramente assertivo e generico sulla omessa motivazione, senza indicare gli specifici punti devoluti e non trattati, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.