Cassazione Penale, Sentenza n. 738/2022 del 12/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di saldi attivi di conto corrente fino a 104.643,37 euro, asserendo di essere stato soltanto un dipendente addetto alla vendita presso l'azienda di proprietà del padre (TRIGGIANI MICHELANTONIO) e non di aver partecipato consapevolmente alla presunta truffa e ai falsi. Sosteneva che il contratto di servizio con il principale indagato PAPINI CLAUDIO era stato stipulato dal padre e che, quindi, mancava il fumus commissi delicti a suo carico. Il motivo invocato in cassazione è la presunta violazione degli artt. 311 e 606, co. 1 lett. b), cod. proc. pen.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti in sede di legittimità contro ordinanze in materia di sequestro preventivo; la giurisprudenza è richiamata nel senso che la cassazione è ammessa solo per violazione di legge ovvero per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del tutto carente. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato l'esistenza di un quadro indiziario circa i rapporti commerciali tra la società di Triggiani (padre) e la società di Papini, nonché l'ammissione del ricorrente di aver collaborato con Papini; ulteriori accertamenti sulla consapevolezza del ricorrente attengono al merito e non alla legittimità del sequestro. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8
requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, co. 8, D.L. n. 137/2020
Richiama la partecipazione del Procuratore Generale nel procedimento di cassazione; qui utilizzato per esprimere conclusioni sull'inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura penale, art. 311
Invocato dal ricorrente come norma di riferimento per l'impugnazione; la Corte non ha ritenuto il motivo idoneo a sollevare questioni di legittimità ammissibili in Cassazione contro provvedimenti cautelari reali.
Codice di procedura penale, art. 606, co. 1 lett. b)
Richiamato come norma che disciplina i motivi di ricorso; la Corte ha osservato che il motivo dedotto (contestazione del fumus e ricostruzione fattuale) non rientra tra quelli censurabili in Cassazione rispetto a provvedimenti di sequestro preventivo.
Codice di procedura penale, art. 616
Utilizzato per motivare la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 2, sent. n. 18951/2017)
Ricondotta per il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso soltanto per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; la Corte applica questo criterio per escludere la rinnovazione di contestazioni di merito.
Corte Costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie per ricorsi infondati o inammissibili.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge oppure per vizi motivazionali così gravi da rendere la motivazione del provvedimento del tutto insufficiente; non è la sede per rinnovare questioni di merito.
- Per la legittimità di misure cautelari reali (sequestro) è sufficiente l'esistenza di indizi (fumus commissi delicti) e non sono richiesti gravi indizi di colpevolezza come per la fase del giudizio.
- Contestazioni sulla consapevolezza o sul coinvolgimento soggettivo del destinatario del sequestro attengono al merito e devono essere approfondite nel corso del procedimento principale, non in cassazione contro il provvedimento cautelare, salvo vizi di legge evidenti.
- Le doglianze relative alla insufficiente o diversa valutazione delle prove sono in generale inammissibili in Cassazione quando riguardano la valutazione del fumus e non il difetto formale o giuridico di motivazione.
- Presentare un ricorso inammissibile contro provvedimenti cautelari può comportare sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; conviene valutare preliminarmente l'ammissibilità del motivo nella prospettiva della giurisprudenza di legittimità.
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