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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11280/2022 del 28/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per due rapine aggravate, lesioni personali e ricettazione, deducendo: nullità e apparente contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) per mancata ricostruzione del comportamento e della volontà; travisamento della prova e errata valutazione delle dichiarazioni delle persone offese (art. 192 c.p.p.), in particolare affermando inattendibilità e contraddittorietà dei riconoscimenti e delle descrizioni del rapinatore; mancanza di certezza probatoria e ragionevole dubbio (art. 606 lett. b) ed e)); erronea qualificazione del fatto come rapina invece che furto con strappo per il fatto in danno della signora Cadeo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'Appello fosse analitica e adeguata nella risposta ai singoli censure, che non sussistesse travisamento macroscopico delle prove né nuova valutazione di materiale probatorio non esaminato in primo grado, e che le contraddizioni indicate riguardassero aspetti marginali. Ha confermato la valutazione dei riconoscimenti e delle modalità del fatto (compresa l'aggressione alla Cadeo) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Usato per riassumere i motivi di ricorso e per l'articolazione dei motivi in Cassazione; la Corte rileva che i motivi sono stati presentati e sintetizzati secondo la disposizione

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Richiamato per le censure sulla motivazione. La Corte interpreta che la motivazione di merito è adeguata quando risponde in modo analitico e specifico alle censure; la semplice asserzione di 'apparenza' motivazionale è insufficiente se il giudice ha fornito argomentazioni puntuali

  • art. 192 c.p.p.

    Riguarda la valutazione delle dichiarazioni testimoniali. La Corte afferma che la critica sulla attendibilità delle dichiarazioni deve mostrare un travisamento macroscopico delle prove per essere sindacabile in Cassazione; la valutazione della credibilità resta nel merito salvo evidenze inequivocabili

  • art. 606 lett. b) c.p.p.

    Richiamato in relazione alla presunta violazione di legge e alla mancanza di certezza processuale; la Corte ritiene che l'assenza di dubbio ragionevole non emerga e che la valutazione probatoria, adeguatamente motivata, esclude la violazione dedotta

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la declaratoria di inammissibilità del ricorso: la Corte condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina liberamente la prova di merito: le critiche sulla valutazione dei fatti sono inammissibili salvo che emergano travisamenti 'macroscopici' o doppia conforme che rendano la motivazione palesemente contraddittoria o illogica
  • Per censurare la motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) è necessario indicare specifiche incongruenze o lacune nell'analisi probatoria; mere affermazioni generiche di apparente motivazione non sono sufficienti
  • La valutazione dell'attendibilità delle persone offese e dei testimoni (art. 192 c.p.p.) è rimessa al giudice del merito; in Cassazione occorre dimostrare che il giudice ha travisato in modo manifesto elementi probatori essenziali
  • La distinzione tra rapina e furto con strappo dipende dalla manifestazione di violenza o minaccia: se dalle risultanze emerge che l'azione ha avuto efficacia violenta (es. spinta, lesioni) può essere correttamente qualificata come rapina
  • Ricorsi manifestamente infondati o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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