Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 226/2026 - Pescara, Sezione 1

Per la ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara n. 175/2025

Giustizia amministrativa202500622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Pescara che le aveva riconosciuto, per gli anni scolastici indicati nel titolo, il beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente previsto dall'art. 1, commi 121 e seguenti, della legge n. 107/2015. Il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, nonostante fosse decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il TAR ha richiamato il proprio orientamento secondo cui tale termine si applica, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto condanne al pagamento di somme di denaro. Ha inoltre escluso che l'amministrazione intimata possa giustificare l'inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale dello stesso Ministero. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza mediante accredito delle somme spettanti sulla carta elettronica del docente, oltre agli accessori indicati nel titolo civile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza civile, accreditando le somme riconosciute in favore della ricorrente sul conto della carta elettronica del docente, secondo la destinazione prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e con gli accessori stabiliti dal giudice ordinario. L'adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Chieti, o un funzionario da lui delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi 45 giorni. Il TAR ha ritenuto non necessaria una previa diffida per proporre l'ottemperanza e ha escluso la condanna alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a., considerato il contenuto importo da corrispondere e la produzione di interessi già prevista dal titolo. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato, se versato, e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; l'esecuzione del titolo deve avvenire mediante accredito delle somme sul conto della carta.

  • art. 74 c.p.a.

    Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.

    La manifesta fondatezza della domanda ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

    Il termine di 120 giorni è applicabile, con adattamenti, anche al giudizio di ottemperanza relativo a sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro; prima della sua scadenza il creditore non può attivare l'esecuzione.

  • art. 115, comma 3, c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo.

  • art. 6, comma 1, lettera e), l. 241/1990

    Il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale, ove competente, oppure trasmette gli atti all'organo competente; l'amministrazione intimata non può giustificare l'inottemperanza richiamando la competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero.

  • art. 114 c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida; il giudice può fissare un termine per l'esecuzione, nominare un commissario ad acta e valutare la condanna alle penalità di mora.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto senza previa diffida quando una pubblica amministrazione non esegue un titolo giudiziale esecutivo.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione dei titoli giudiziali di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali si applica, con gli opportuni adattamenti, anche al giudizio amministrativo di ottemperanza.
  • Ai fini del giudizio di ottemperanza non è necessaria l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale, poiché l'art. 115, comma 3, c.p.a. esclude tale requisito.
  • L'amministrazione intimata non può sottrarsi all'obbligo di eseguire il giudicato invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla medesima amministrazione; deve attivare internamente il procedimento necessario per l'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è legittima la nomina di un commissario ad acta con un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora non deve essere disposta quando, in relazione al contenuto importo dovuto e alla maturazione degli interessi già riconosciuti nel titolo, non risulti necessaria o proporzionata per assicurare l'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.