Sentenza del 12/01/2022 n. 690 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello di Ravenna Entrate e riformato la decisione di primo grado favorevole a C.G. relativa ad avviso di accertamento per imposta comunale sulla pubblicità (esposizione in bacheca di foto e didascalie degli immobili, anno 2011). Il ricorso in cassazione articolava quattro motivi: (i) nullità/insufficiente motivazione dell'avviso e violazione di norme costituzionali e del D.Lgs. 507/1993 e L.212/2000; (ii) errata esclusione dell'esenzione per avvisi con superficie inferiore a mezzo metro quadro; (iii) omesso esame di fatti decisivi (collocazione effettiva della bacheca, fotografie e documentazione) e violazione degli oneri probatori; (iv) nullità per omessa pronuncia sull'appello incidentale e sulla compensazione delle spese di lite.
La decisione
I ricorrenti (eredi di C.G.) hanno rinunciato al ricorso per cassazione e Ravenna Entrate ha accettato la rinuncia anche in ordine alla compensazione delle spese di lite. La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre rilevato che non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002, art.13, comma 1‑quater, poiché tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5
Richiamate nei motivi di cassazione come criteri di censura sulla motivazione e omesso esame di fatti decisivi; non sono state esaminate sul merito per effetto della rinuncia.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della censura sulla motivazione e sul diritto di difesa; la questione non è stata decisa nel merito a causa della estinzione del giudizio.
D.Lgs. n. 507/1993, artt. 1, 5, 12, 17
Norme riguardanti l'imposta sulla pubblicità citate nei motivi di cassazione in relazione alla configurazione della pubblicità e alle esenzioni; la Corte non si è pronunciata sul loro contenuto sostanziale essendo intervenuta la rinuncia.
L. n. 212/2000, art. 7
Richiamata con riferimento agli obblighi di motivazione dell'atto tributario; non è stata valutata nel merito per effetto della rinuncia.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi riguardanti la valutazione della prova e delle risultanze processuali; non deciso nel merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione all'onere della prova (esenzione per superfici inferiori a 0,5 mq); la Corte di legittimità non ha statuuto sul punto, per effetto della rinuncia.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 15, 16, 36
Norme processuali tributarie invocate nei motivi; non sono state oggetto di decisione nel merito a causa dell'estinzione del giudizio.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater
Interpretazione applicata dalla Corte: il versamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, si applica solo nei casi tipici di rigetto o declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione; non è dovuto in caso di rinuncia accettata e dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di cassazione estingue il giudizio di legittimità: se la controparte accetta la rinuncia anche in ordine alle spese, il giudice dichiara l'estinzione e può disporre la compensazione delle spese processuali.
- Quando il ricorrente rinuncia e la controparte accetta la rinuncia con riferimento alle spese, non si applica la sanzione/ulteriore contributo unificato previsto per i casi di rigetto o inammissibilità; tale norma va interpretata restrittivamente.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia impedisce alla Corte di Cassazione di decidere sul merito delle questioni sostanziali (esenzione per superfici, qualificazione della bacheca come mezzo pubblicitario, omissione probatoria): le questioni rimangono aperte tra le parti nei gradi di merito.
- In contenziosi sulla pubblicità è importante documentare la collocazione e la natura dell'avviso (es. fotografie, elementi che dimostrino se è autonomo/mobile o parte integrante dei locali) perché la qualificazione come mezzo pubblicitario o come materiale interno informativo influisce sull'assoggettamento al tributo; l'onere della prova grava su chi allega fatti che fondano l'esenzione.
- Se si contesta la compensazione delle spese, è opportuno proporre appello incidentale o comunque assumere chiara posizione processuale prima di rinunciare al giudizio di legittimità.
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