Cassazione Civile, Ordinanza n. 02177/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto che per l'annualità 2010 l'avviso di accertamento era stato annullato in autotutela dall'Amministrazione, sicché ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione a tale periodo. Per l'annualità 2011, ha rilevato l'intervenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio. In conseguenza dell'esito complessivo, ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2010 e 2011, emesso a seguito di PVC che aveva rilevato un'attività di irregolare raccolta di scommesse nei locali commerciali gestiti dalla stessa. L'Ufficio le aveva contestato, quale centro trasmissione dati/ricevitore, la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione, con conseguente recupero dell'imposta unica sulle scommesse e accessori. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello da parte della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi. Nella fase di legittimità ha poi dato atto che l'atto impositivo era stato annullato in autotutela limitatamente al 2010 e che, per il 2011, aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dalla legge di bilancio 2023, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
è richiamato come base della definizione agevolata delle controversie relativa all'annualità 2011, che comporta l'estinzione del giudizio per quella parte di lite.
Corte costituzionale, sent. n. 27/2018
è indicata come antecedente che ha condotto l'Amministrazione ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento per l'annualità 2010.
Massime di principio
- Quando l'atto impositivo viene annullato in autotutela nel corso del giudizio, la controversia relativa a quel capo diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere.
- L'adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del giudizio per il segmento di lite definito.
- In presenza di esito processuale dovuto a interventi sopravvenuti che eliminano l'oggetto della decisione, la Corte può compensare integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02117/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02121/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02125/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02127/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02131/2024 del 22/01/2024
- ordinanza_civile · 22 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 02145/2024 del 22/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →