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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02177/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto che per l'annualità 2010 l'avviso di accertamento era stato annullato in autotutela dall'Amministrazione, sicché ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione a tale periodo. Per l'annualità 2011, ha rilevato l'intervenuta definizione agevolata della controversia e ha dichiarato estinto il giudizio. In conseguenza dell'esito complessivo, ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo agli anni d'imposta 2010 e 2011, emesso a seguito di PVC che aveva rilevato un'attività di irregolare raccolta di scommesse nei locali commerciali gestiti dalla stessa. L'Ufficio le aveva contestato, quale centro trasmissione dati/ricevitore, la raccolta di scommesse per conto di un bookmaker estero privo di concessione, con conseguente recupero dell'imposta unica sulle scommesse e accessori. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell'appello da parte della CTR, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi. Nella fase di legittimità ha poi dato atto che l'atto impositivo era stato annullato in autotutela limitatamente al 2010 e che, per il 2011, aveva aderito alla definizione agevolata delle controversie prevista dalla legge di bilancio 2023, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 186, L. n. 197/2022

    è richiamato come base della definizione agevolata delle controversie relativa all'annualità 2011, che comporta l'estinzione del giudizio per quella parte di lite.

  • Corte costituzionale, sent. n. 27/2018

    è indicata come antecedente che ha condotto l'Amministrazione ad annullare in autotutela l'avviso di accertamento per l'annualità 2010.

Massime di principio

  • Quando l'atto impositivo viene annullato in autotutela nel corso del giudizio, la controversia relativa a quel capo diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere.
  • L'adesione del contribuente alla definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del giudizio per il segmento di lite definito.
  • In presenza di esito processuale dovuto a interventi sopravvenuti che eliminano l'oggetto della decisione, la Corte può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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