Sentenza del 05/11/2019 n. 28351 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi agli anni 1985, 1986 e 1987. Gli avvisi rideterminavano, ai fini delle imposte sui redditi e dell'ILOR, i redditi della società, che all'epoca era una società in nome collettivo. La società contestava, tra l'altro, la rettifica dei ricavi e la ripresa a tassazione dei costi relativi agli sconti passivi. La Corte ha tuttavia esaminato preliminarmente una questione processuale, rilevando che nei precedenti gradi di giudizio non erano stati coinvolti i soci della società di persone.
La decisione
La Corte ha dichiarato nullo l'intero giudizio, comprese tutte le sentenze dei gradi di merito, perché la controversia riguardava un accertamento unitario riferibile sia alla società sia ai suoi soci, i quali erano litisconsorti necessari. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci e decidere nuovamente la controversia, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte non ha deciso nel merito sulla fondatezza degli accertamenti fiscali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
L'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi
Per le società di persone, il reddito accertato alla società viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote. Di conseguenza, l'accertamento societario e quello relativo ai soci costituiscono una fattispecie unitaria.
Art. 378 c.p.c.
La società ha depositato una memoria illustrativa nel giudizio di legittimità.
Litisconsorzio necessario originario
Quando la controversia riguarda elementi comuni dell'obbligazione tributaria della società di persone e dei soci, tutti i soggetti interessati devono partecipare allo stesso processo. La mancata partecipazione dei soci determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
Cass., Sezioni Unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815
La pronuncia afferma che il ricorso contro l'accertamento di una società di persone riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano dedotte esclusivamente questioni personali del singolo socio.
Massime di principio
- Nelle controversie fiscali relative a società di persone, quando l'accertamento incide sul reddito societario imputabile ai soci, società e soci devono essere parti dello stesso giudizio.
- Se uno o più soci non partecipano al processo, il giudizio può essere dichiarato nullo integralmente, anche d'ufficio e in qualunque fase processuale.
- La nullità processuale non comporta automaticamente la vittoria nel merito del contribuente: determina la riapertura del procedimento davanti al giudice competente, che dovrà decidere nuovamente sulla legittimità dell'accertamento.
- Il litisconsorzio necessario non opera, in linea generale, per questioni esclusivamente personali del singolo socio, estranee agli elementi comuni dell'accertamento societario.
- In presenza di un accertamento unitario riguardante una società di persone, è necessario verificare fin dall'inizio che siano stati notificati gli atti e instaurato il contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci interessati.
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