Sentenza del 20/01/2020 n. 57 - Comm. Trib. Prov. Torino
Riscossione - Annullamento pretesa - Rimborso interessi su capitale e aggio - Spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
annullamento della pretesa e richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate, con specifica domanda di riconoscimento degli interessi sul capitale e sull'aggio versato per la riscossione
La decisione
Il giudice ha ritenuto che, in caso di sopravvenuto indebito, la base di calcolo degli interessi deve comprendere tutte le somme addebitate al contribuente e effettivamente versate. Ne consegue che anche l'aggio per la riscossione, se versato dal contribuente, va rimborsato e su di esso devono essere calcolati gli interessi. Il dies a quo per il computo degli interessi è la data del versamento delle somme poi rivelatesi non dovute, in applicazione dell'art. 44 d.P.R. 602/1973. Pertanto il ricorrente ha diritto al rimborso del capitale indebitamente riscosso, dell'aggio e degli interessi calcolati a partire dalla data di ciascun versamento.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 602/1973
Il dies a quo per il calcolo degli interessi è la data del versamento delle somme poi rivelatesi non dovute; la base degli interessi comprende tutte le somme addebitate e effettivamente versate (quindi anche l'aggio di riscossione).
Massime di principio
- Se un pagamento si rivela successivamente indebito, il contribuente ha diritto al rimborso di tutte le somme effettivamente versate comprese le commissioni/aggi dovute per la riscossione.
- Gli interessi sul rimborso si calcolano a partire dalla data del versamento delle somme poi ritenute non dovute (dies a quo = data del versamento), ai sensi dell'art. 44 d.P.R. 602/1973.
- Se i versamenti sono stati effettuati in più tranches, l'interesse va calcolato separatamente a partire da ciascuna data di versamento per la relativa somma.
- Il fatto che la riscossione sia stata effettuata da un agente o da un concessionario non esclude il diritto del contribuente al rimborso dell'aggio e degli interessi su quest'ultimo, purché l'aggio sia stato effettivamente addebitato e versato dal contribuente.
- In operazioni di rimborso per indebito è necessario includere nella base di calcolo non solo il capitale ma tutte le voci pagate legate alla pretesa annullata; occorre inoltre documentare le date e gli importi dei versamenti per il corretto computo degli interessi.
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