Cassazione Penale, Ordinanza n. 19925/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile, al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione. I motivi dedotti erano due: il primo denunciava un vizio di motivazione in relazione a una valutazione frazionata dell'attendibilità delle dichiarazioni della parte civile; il secondo lamentava l'omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sul terzo motivo di appello. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure non si confrontassero con la reale ratio della decisione impugnata, fondata sul riconoscimento certo dell'imputato da parte degli operanti, e che il richiamo parcellizzato alle dichiarazioni non fosse idoneo a dedurre utilmente un travisamento della prova.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Individua il reato per cui era stata confermata la condanna in appello.
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per fondare la possibilità di applicare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità colposa dell'impugnazione.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata quale precedente sul profilo di colpa derivante dall'evidente inammissibilità del ricorso.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Richiamata per affermare che il richiamo parcellizzato delle dichiarazioni non consente utilmente di dedurre il travisamento della prova.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è ammissibile quando le censure non si confrontano con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La deduzione del travisamento della prova non può essere validamente svolta mediante richiami frammentari e parziali a singole dichiarazioni, se la decisione si fonda su un autonomo e decisivo elemento probatorio non specificamente censurato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per evidenza dei suoi vizi, il ricorrente può essere condannato, oltre che alle spese processuali, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove sia ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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