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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41027/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva escluso l'aggravante prevista dall'art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p. e aveva dichiarato estinto il reato per remissione di querela ai sensi dell'art. 155 c.p., ritenendo invece che dall'imputazione e dall'istruttoria risultassero descritti anche gli elementi dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2 c.p. (truffa con induzione del timore di un pericolo immaginario, cd. "truffa vessatoria"), la quale rende il reato procedibile d'ufficio. Pertanto il PM ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione per l'erronea estinzione del procedimento nonostante la sussistenza e la contestazione (in fatto e/o in diritto) dell'aggravante procedibile d'ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che l'imputazione descriveva gli elementi costitutivi dell'aggravante di cui all'art. 640, comma 2, n. 2 c.p., la cui sussistenza è confermata dall'istruttoria; tale aggravante rende il reato procedibile d'ufficio e quindi la remissione di querela non poteva estinguere il reato. La sentenza di primo grado è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto in diversa persona fisica. È disposto inoltre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    art. 640, comma 2, numero 2 e 2-bis; art. 640 comma 4

    L'art. 640 c.p. e le sue aggravanti sono state interpretate nel senso che la circostanza di cui al n. 2 (induzione del timore di un pericolo immaginario) integra la cd. "truffa vessatoria" e rende il reato procedibile d'ufficio ai sensi del comma 4; gli elementi dell'aggravante possono essere desunti dal capo d'imputazione anche se non è citata letteralmente la norma

  • art. 155 cod. pen.

    L'estinzione del reato per remissione di querela prevista dall'art. 155 non opera quando il reato è procedibile d'ufficio a causa della sussistenza di un'aggravante che rende la procedibilità autonoma dalla querela

  • art. 61 cod. pen.

    Richiamato in relazione alle circostanze aggravanti contestate; la Corte rileva la correlazione fra gli elementi fattuali descritti e la qualificazione aggravante richiamata

  • art. 56 cod. pen.

    artt. 56, 640 cod. pen. (capo d'imputazione)

    Richiamato come principio di concorso di persone nel reato (contestazione degli artt. 56 e 640) presente nel capo di imputazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per delimitare la motivazione del ricorso di cassazione e i limiti della esposizione dei motivi

  • art. 610 e 611 cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Richiamate per documentare che il procedimento davanti alla Corte si è svolto in contraddittorio scritto, senza trattazione orale per mancata richiesta nei termini

  • art. 608 cod. proc. pen.

    art. 608 comma 2 cod. proc. pen.

    Indica il tipo di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di proscioglimento inappellabile

  • art. 623 cod. proc. pen.

    art. 623 lett. d) cod. proc. pen.

    Disposto l'invio degli atti al Tribunale di Vasto in diversa composizione per il nuovo giudizio, conformemente alla norma procedurale citata

  • art. 593 e art. 550 cod. proc. pen.

    art. 593 comma 2 cod. proc. pen.; art. 550 cod. proc. pen.

    Richiamate per qualificare la natura del provvedimento impugnato (proscioglimento inappellabile) e i limiti di impugnabilità

Massime di principio

  • Se nell'imputazione sono descritti gli elementi fattuali costitutivi di una circostanza aggravante, tale circostanza si considera contestata anche se non è citata testualmente la norma che la prevede; è sufficiente che l'imputato possa svolgere piena difesa sugli elementi descritti
  • Quando una circostanza aggravante rende il reato procedibile d'ufficio, la remissione di querela non estingue il reato: il giudice non può dichiarare l'estinzione per remissione se dall'imputazione e dall'istruttoria emerge la procedibilità d'ufficio
  • Il giudice deve valutare sia la contestazione formale che la contestazione in fatto delle aggravanti; un'omessa o errata qualificazione giuridica non elimina l'effetto della descrizione fattuale completa nel capo d'imputazione
  • In caso di proscioglimento dichiarato erroneamente per estinzione del reato, il Procuratore può proporre ricorso per cassazione e ottenere l'annullamento con rinvio; il nuovo giudizio va tenuto da diverso magistrato
  • Per la parte difensiva è fondamentale verificare se gli elementi fattuali nell'imputazione possano essere ricondotti a circostanze aggravanti che incidono sulla procedibilità: in caso affermativo la remissione di querela non basta ad estinguere il procedimento

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