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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20137/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza e rifiuto di accertamenti tossicologici. Due censure: 1) violazione dell'art. 350, comma 7 c.p.p., per presunta utilizzazione in dibattimento di dichiarazioni confessorie rese alla polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti; 2) errata valutazione dello stato di ebbrezza ai sensi dell'art. 186 c.d.s., contestando l'assenza di adeguato riscontro strumentale (etilometro) al momento degli accertamenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza della Corte d'Appello che aveva condannato CARCANGIU a 1 anno e 2 mesi di reclusione e a euro 3.200,00 di ammenda per i reati unificati dalla continuazione (artt. 186 commi 2 lett. c) e 2-bis, e 187 comma 8 d.lgs. 285/1992). La Cassazione ha ritenuto che la condanna si fondasse su plurime emergenze probatorie indipendenti dalle dichiarazioni rese alla P.G.: sottoscrizione di un verbale con accertamenti irripetibili che lo indicava quale conducente, consenso spontaneo all'alcoltest con rinuncia all'assistenza difensiva e risultanze di tasso alcolemico di 1,65 g/l e 1,61 g/l, lesioni compatibili con il lato del guidatore, intestazione del veicolo alla madre e assenza di contestazioni processuali su chi fosse il conducente. Conseguentemente è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 186

    Applicato per la fattispecie di guida in stato di ebbrezza; la Corte ha ritenuto probante l'esito dell'alcoltest e gli accertamenti documentali come elementi sufficienti a dimostrare lo stato di ebbrezza.

  • d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), art. 187 comma 8

    Riferito al rifiuto di sottoporsi ad accertamenti clinico-tossicologici; la condotta è stata ritenuta integrativa del reato contestato al capo B.

  • codice di procedura penale, art. 350 comma 7

    Richiamato nella censura del ricorrente sulle dichiarazioni rese alla P.G.; la Corte ha confermato che anche se tali dichiarazioni sono soggette a limitazioni probatorie, nella fattispecie la condanna si è basata su elementi probatori autonomi e non sulle sole propalazioni.

  • codice di procedura penale, art. 354

    Il verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 è considerato pienamente utilizzabile in dibattimento anche nei suoi aspetti spazio-temporali e nelle risultanze dell'alcoltest, e pertanto ha valore probatorio rilevante.

  • Corte costituzionale, n. 186/2000

    Richiamata in relazione al mancato esonero dal pagamento della somma alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistenti ragioni di esonero.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 4, n. 32631 del 07/06/2017, Buliga; n. 45514 del 07/03/2013, Pin)

    Conferma il principio secondo cui il verbale contenente esiti dell'alcoltest è utilizzabile non solo per l'indicazione del tasso alcolemico ma anche per le circostanze spazio-temporali dell'accertamento; utilizzato dalla Corte per validare le risultanze probatorie.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria possono essere limitate nell'utilizzo probatorio, ma se la responsabilità è provata da elementi autonomi e plurimi (verbali irripetibili, esiti di alcoltest, lesioni compatibili, intestazione del veicolo, assenza di contestazioni) la loro eventuale inutilizzabilità non inficia la decisione.
  • Il verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. è pienamente utilizzabile in dibattimento anche per le informazioni spazio-temporali e per i risultati degli accertamenti come l'alcoltest.
  • Il consenso spontaneo all'alcoltest, ancorché con rinuncia all'assistenza difensiva, rafforza la rilevanza probatoria delle misurazioni alcoliche.
  • La mera mancanza di un etilometro al momento iniziale non esclude la prova dello stato di ebbrezza se sono disponibili altre risultanze certificabili (es. esiti di alcoltest ospedalieri o verbali con valori alcolemici).
  • Il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti clinico-tossicologici può integrare autonomamente responsabilità ai sensi dell'art. 187 c.d.s.
  • Un ricorso che non contrasta in modo specifico e argomentato le ragioni logiche e le evidenze probatorie esposte dal giudice di merito può essere dichiarato inammissibile e comportare la conferma delle spese e delle sanzioni accessorie.

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