Cassazione Penale, Sentenza n. 12554/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di omessa o insufficiente motivazione in relazione al reato di furto (capo C, 13/05/2021), contestando la valutazione degli elementi costitutivi del reato, la quantificazione del fine di profitto e la qualificazione della res furtiva; 2) violazione di legge e carenza di motivazione nella determinazione della pena base, censurando la scelta della Corte d'appello di fissare la pena in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione; 3) vizio di motivazione nel calcolo della pena per effetto della continuazione e per l'applicazione ritenuta irregolare della riduzione per il rito abbreviato (contestata l'operazione di applicare la diminuzione sulla pena dei singoli delitti invece che sul complessivo, comprensivo anche dell'aumento derivante da reato contravvenzionale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità per essere inedito (non dedotto in sede di appello) e quindi non consentito in cassazione salvo eccezioni che non ricorrevano. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura: la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua e sufficiente per discostarsi dal minimo edittale, indicando criteri rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.; inoltre è stato chiarito che la riforma in melius del trattamento sanzionatorio in appello non viola il divieto di reformatio in peius. Sul terzo motivo ha rigettato la censura richiamando il principio di diritto consolidato (Sezioni Unite, orientamento "Elian") secondo cui, nel caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni in sede di giudizio abbreviato, la diminuzione per il rito va calcolata separatamente sugli aumenti riferibili alle contravvenzioni (riduzione della metà) e su quelli riferibili ai delitti (riduzione di un terzo), e quindi applicata dopo aver determinato pena base e singoli aumenti; la Corte d'appello ha seguito tale metodologia. In conclusione il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la sintetica indicazione dei motivi del ricorso in cassazione; il ricorso è stato descritto ai sensi di tale disposizione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio di ammissibilità: la Corte di Cassazione non può esaminare questioni non devolute al giudice d'appello (in detto caso la censura è inedita e inammissibile), salvo questioni rilevabili d'ufficio o non deducibili precedentemente
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri oggettivi e soggettivi per la determinazione della pena; la Corte ha richiamato l'obbligo per il giudice di motivare specificamente i criteri ritenuti rilevanti quando si discosta dal minimo edittale
art. 442 cod. proc. pen.
la pena che il giudice determina è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto
La diminuzione per il rito abbreviato è norma processuale ad effetti sostanziali; secondo l'interpretazione consolidata delle Sezioni Unite la riduzione va calcolata distinguendo delitti e contravvenzioni (applicando la misura più favorevole prevista per ciascuna categoria) e dopo aver determinato pena base e aumenti per la continuazione
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni nuove rispetto a quelle già dedotte in appello: i motivi inediti sono inammissibili salvo eccezioni molto limitate (poteri di ufficio o impossibilità di dedurle precedentemente).
- Quando il giudice d'appello si discosta dal minimo edittale deve fornire motivazione specifica e dettagliata, indicando i criteri dell'art. 133 c.p. ritenuti rilevanti; in mancanza la decisione può essere censurata per vizio di motivazione.
- La riformulazione, in appello, del bilanciamento tra attenuanti e aggravanti che porti a un trattamento sanzionatorio più favorevole non costituisce reformatio in peius e rientra nella discrezionalità del giudice di secondo grado se adeguatamente motivata.
- Nel calcolo della pena per reato continuato che comprenda delitti e contravvenzioni, e nei casi di giudizio abbreviato, va applicata la riduzione premiale distintamente alle componenti di delitto (1/3) e di contravvenzione (1/2), dopo aver determinato pena base e aumenti: soltanto dopo tali operazioni si sommano le penalità risultanti.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite fornisce criteri vincolanti di metodo per il computo della diminuzione nel rito abbreviato e per il controllo di proporzionalità del trattamento sanzionatorio; pertanto è essenziale seguire la metodologia indicata per evitare censure in sede di legittimità.
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