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Sentenza

Sentenza n. 1956/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 14 giugno 2024, emesso dal Questore della Provincia di Milano, notificato in data 28 settembre 2024, con cui è stato disposto il divieto di accesso per cinque anni a tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale e degli altri stati membri dell’Unione Europea, nonché divieto di accesso all’area circostante lo stadio Meazza di Milano, tre ore prima dell’inizio e tre ore dopo il termine degli incontri sportivi, nonché negli esercizi pubblici presenti nei pressi dello stadio Meazza e nelle stazioni ferroviarie, di metropolitane e dei mezzi di superficie nell’ambito del territorio del comune di Milano, nei giorni di manifestazioni sportive allo stadio Meazza di Milano ed il divieto di accesso alle medesime strutture, zone e mezzi in caso di incontri sportivi fuori dal comune di Milano per il periodo da un’ora prima dell’inizio ed un’ora dopo il termine delle manifestazioni sportive; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202403310

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Daspo fuori contesto quinquennale con divieto di accesso agli impianti sportivi e alle aree, esercizi pubblici e mezzi di trasporto collegati alle manifestazioni sportive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Milano, adottato a seguito della denuncia per il reato di cui all'art. 604-bis c.p., relativo a propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La denuncia riguardava condotte tenute durante una manifestazione per la Festa della Liberazione, consistite in insulti di natura antisemita e in comportamenti violenti e aggressivi nei confronti di appartenenti alla comunità ebraica. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e l'erronea applicazione dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 122/1993 e dell'art. 6 l. n. 401/1989, nonché eccesso di potere, sostenendo che la pericolosità sociale fosse stata desunta da un unico episodio non commesso in occasione di manifestazioni sportive, verificatosi in un contesto caotico e collettivo, senza considerare la condotta complessivamente corretta del ricorrente. Con il secondo motivo sono stati dedotti difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere, insussistenza della pericolosità sociale e violazione del principio di proporzionalità, in ragione della durata quinquennale e dell'ampiezza dei divieti incidenti sulla libertà di circolazione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il Collegio ha ricostruito la disciplina del Daspo fuori contesto, distinguendolo dal Daspo tradizionale. La misura richiede una fase constatativa, fondata sull'accertamento di elementi indiziari relativi alla commissione di uno dei reati previsti dalla legge, e una fase prognostica, consistente nella valutazione della pericolosità del soggetto. Trattandosi di misura di prevenzione, l'accertamento può fondarsi sul criterio del più probabile che non, sulla base di elementi gravi, precisi e concordanti, senza necessità della certezza penale oltre ogni ragionevole dubbio. Nel caso concreto, la denuncia per il reato di cui all'art. 604-bis c.p. integrava il presupposto oggettivo della misura. Le plurime condotte violente e aggressive connotate da odio razziale, tenute dal ricorrente durante la manifestazione, sono state ritenute sufficienti a fondare il giudizio prognostico di pericolosità e a evidenziare un rischio per l'ordine e l'incolumità pubblica, anche in relazione al possibile inserimento in contesti collettivi collegati alle manifestazioni sportive. È stata respinta anche la censura di sproporzione: la durata di cinque anni è stabilita obbligatoriamente dall'art. 2, comma 3, d.l. n. 122/1993 ed è giustificata dalla gravità dei reati considerati; inoltre, la misura può essere revocata o rimodulata in presenza di provvedimenti lato sensu assolutori o di riabilitazione. Il divieto territoriale è stato ritenuto circoscritto ai luoghi e ai mezzi utilizzati dai tifosi per raggiungere lo stadio, e non esteso indiscriminatamente a tutti i mezzi pubblici del Comune. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 3, d.l. n. 122/1993, convertito dalla l. n. 205/1993

    Nel caso di persone denunciate o condannate per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, o per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto [...] si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e il divieto di accesso conserva efficacia per un periodo di cinque anni

    La denuncia per uno dei reati indicati consente all'autorità di pubblica sicurezza di valutare discrezionalmente la pericolosità del soggetto; qualora la prognosi sia positiva, il Daspo fuori contesto è adottabile per la durata obbligatoria di cinque anni, salvo i successivi provvedimenti favorevoli previsti dalla norma.

  • art. 6 l. n. 401/1989

    Divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime

    Costituisce la base normativa del divieto di accesso e consente di circoscriverlo agli impianti sportivi e ai luoghi, esercizi e mezzi specificamente collegati all'afflusso e al deflusso dei tifosi.

  • art. 604-bis c.p.

    La denuncia per propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa integra il presupposto oggettivo richiamato dall'art. 2, comma 3, d.l. n. 122/1993.

  • art. 3 l. n. 654/1975

    I reati originariamente previsti dalla disposizione sono richiamati quale riferimento normativo cui sono riconducibili, per continuità dell'illecito, le condotte oggi trasfuse nell'art. 604-bis c.p.

  • art. 178 c.p.

    La riabilitazione può determinare la revoca o la rimodulazione del Daspo durante il periodo quinquennale di efficacia.

  • art. 15 l. n. 327/1988

    La riabilitazione prevista dalla disposizione è indicata tra gli eventi che possono incidere sull'efficacia del divieto.

Massime di principio

  • Il Daspo fuori contesto può essere adottato anche per condotte non commesse in occasione o in prossimità di manifestazioni sportive, quando il soggetto sia denunciato o condannato per uno dei reati indicati dalla legge e l'autorità di pubblica sicurezza formuli, sulla base della condotta concretamente accertata, un giudizio positivo di pericolosità rispetto all'ordine e alla sicurezza pubblica.
  • Nel Daspo fuori contesto la fase constatativa e quella prognostica restano distinte: la prima riguarda l'esistenza di elementi indiziari relativi al reato-presupposto, mentre la seconda richiede una valutazione attuale e concreta della pericolosità del destinatario.
  • Poiché il Daspo fuori contesto è una misura amministrativa di prevenzione, l'accertamento dei fatti non richiede lo standard penalistico della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma può fondarsi sul criterio del più probabile che non, purché sorretto da elementi gravi, precisi e concordanti e da un ragionamento probabilistico altamente attendibile.
  • La denuncia per un reato connotato da discriminazione razziale, etnica o religiosa, accompagnata da condotte violente e aggressive, può costituire presupposto sufficiente per il giudizio prognostico di pericolosità, anche se l'episodio non si è verificato in un contesto sportivo.
  • Quando ricorrono i presupposti dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 122/1993, la durata quinquennale del Daspo è obbligatoria e non viola di per sé il principio di proporzionalità, anche perché la misura può essere successivamente revocata o rimodulata in presenza di provvedimenti lato sensu assolutori o di riabilitazione.
  • Il divieto di accesso può comprendere, oltre agli impianti sportivi, soltanto i luoghi, gli esercizi e i mezzi di trasporto specificamente individuati e funzionali all'afflusso e al deflusso degli spettatori, non potendo trasformarsi in un divieto generalizzato di utilizzare tutti i mezzi pubblici del territorio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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