Cassazione Penale, Sentenza n. 17435/2025 del 08/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lisciani ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la precedente condanna per lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), assorbando il reato con l'art. 187 d.lgs. 30/04/1992; la corte territoriale aveva escluso lo stato di alterazione da stupefacenti, assolto per l'art. 187 e ritenuto non punibile per la fattispecie aggravata ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione: contraddittorietà e illogicità nella determinazione del punto d'urto e nell'esclusione dello stato di necessità, nonché errata esclusione in appello dell'applicabilità dell'art. 162-ter c.p. senza confrontarsi con la giurisprudenza (Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, Lucchesi).
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato di cui all'art. 590-bis c.p. è estinto per prescrizione. Ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo che censurava la non applicazione dell'art. 162-ter in appello, ammettendo il ricorso; quindi, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha verificato che il termine massimo di prescrizione, calcolato secondo artt. 157 e 161 c.p. e tenendo conto dei periodi di sospensione, era decorso prima della pronuncia e non risultavano cause estintive della prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio.
Norme richiamate
art. 590-bis c.p.
Norma sostanziale relativa alle lesioni personali stradali; la sentenza impugnata riguardava condanna per questo reato che in Cassazione è stata dichiarata estinta per prescrizione
art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992
Norma relativa alla guida sotto l'influenza di sostanze (reato assorbito nella vicenda secondo la corte d'appello); la Corte d'appello aveva assolto l'imputato per questo reato
art. 131-bis c.p.
Riguarda la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la corte d'appello aveva ritenuto non punibile l'imputato per lesioni personali stradali gravi ex art. 131-bis
art. 162-ter c.p.
Norma sulla concessione della sospensione condizionale o su questioni di non punibilità collegata ad eventi sopravvenuti; il ricorrente contestava la mancata valutazione della sua applicabilità in appello e la Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata tale censura
art. 129 c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio questioni come l'estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso non è manifestamente infondato; applicato qui per verificare la decorrenza della prescrizione
artt. 157 e 161 c.p.
Norme che disciplinano i termini di prescrizione e la loro determinazione; la Corte le ha applicate per calcolare il termine massimo di prescrizione, tenendo conto di sospensioni
Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023 (Lucchesi), Rv. 285631
Giurisprudenza citata dal ricorrente come parametro di confronto per l'applicabilità dell'art. 162-ter in sede di appello; la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la censura in relazione a tale precedente
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016 (Ricci), Rv. 266819
Precedente richiamato in materia di prescrizione ed estinzione del reato; utilizzato per confermare il criterio di valutazione sull'estinzione prescrizionale
Massime di principio
- Se un motivo di ricorso non è manifestamente infondato, la Cassazione può esaminare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e annullare senza rinvio se la prescrizione è intervenuta.
- L'annullamento per prescrizione non equivale a una pronuncia di merito sull'innocenza: porta all'estinzione del reato e alla cessazione del processo penale senza valutazione definitiva della responsabilità sostanziale.
- Nei calcoli della prescrizione vanno applicati gli artt. 157 e 161 c.p. e considerati i periodi di sospensione; è quindi cruciale documentare e contestare correttamente sospensioni o interruzioni per evitare estinzioni sopravvenute.
- Contestazioni relative all'applicabilità di norme di non punibilità o benefici (es. art. 162-ter) in sede d'appello richiedono confronto esplicito con la giurisprudenza rilevante: se il Collegio d'appello omette tale confronto, la censura può risultare non manifestamente infondata in Cassazione.
- Quando si ottiene annullamento per prescrizione l'interessato ottiene la rimozione della condanna impugnata ma non una dichiarazione di innocenza; per ottenere proscioglimento nel merito è necessario ottenere l'annullamento con rinvio e un pronunciamento favorevole sul merito o l'assoluzione nel merito.
- Per una difesa efficace in casi similari, va contestata tempestivamente la motivazione del giudice di merito (es. individuazione del punto d'urto, esclusione dello stato di necessità) e va sollevata esplicitamente l'applicabilità di istituti di non punibilità confrontando la giurisprudenza recente.
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