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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17435/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lisciani ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riformato la precedente condanna per lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.), assorbando il reato con l'art. 187 d.lgs. 30/04/1992; la corte territoriale aveva escluso lo stato di alterazione da stupefacenti, assolto per l'art. 187 e ritenuto non punibile per la fattispecie aggravata ex art. 131-bis c.p. Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e vizi di motivazione: contraddittorietà e illogicità nella determinazione del punto d'urto e nell'esclusione dello stato di necessità, nonché errata esclusione in appello dell'applicabilità dell'art. 162-ter c.p. senza confrontarsi con la giurisprudenza (Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, Lucchesi).

La decisione

La Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato di cui all'art. 590-bis c.p. è estinto per prescrizione. Ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo che censurava la non applicazione dell'art. 162-ter in appello, ammettendo il ricorso; quindi, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ha verificato che il termine massimo di prescrizione, calcolato secondo artt. 157 e 161 c.p. e tenendo conto dei periodi di sospensione, era decorso prima della pronuncia e non risultavano cause estintive della prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    Norma sostanziale relativa alle lesioni personali stradali; la sentenza impugnata riguardava condanna per questo reato che in Cassazione è stata dichiarata estinta per prescrizione

  • art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992

    Norma relativa alla guida sotto l'influenza di sostanze (reato assorbito nella vicenda secondo la corte d'appello); la Corte d'appello aveva assolto l'imputato per questo reato

  • art. 131-bis c.p.

    Riguarda la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la corte d'appello aveva ritenuto non punibile l'imputato per lesioni personali stradali gravi ex art. 131-bis

  • art. 162-ter c.p.

    Norma sulla concessione della sospensione condizionale o su questioni di non punibilità collegata ad eventi sopravvenuti; il ricorrente contestava la mancata valutazione della sua applicabilità in appello e la Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata tale censura

  • art. 129 c.p.p.

    Consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio questioni come l'estinzione del reato per prescrizione quando il ricorso non è manifestamente infondato; applicato qui per verificare la decorrenza della prescrizione

  • artt. 157 e 161 c.p.

    Norme che disciplinano i termini di prescrizione e la loro determinazione; la Corte le ha applicate per calcolare il termine massimo di prescrizione, tenendo conto di sospensioni

  • Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023 (Lucchesi), Rv. 285631

    Giurisprudenza citata dal ricorrente come parametro di confronto per l'applicabilità dell'art. 162-ter in sede di appello; la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la censura in relazione a tale precedente

  • Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016 (Ricci), Rv. 266819

    Precedente richiamato in materia di prescrizione ed estinzione del reato; utilizzato per confermare il criterio di valutazione sull'estinzione prescrizionale

Massime di principio

  • Se un motivo di ricorso non è manifestamente infondato, la Cassazione può esaminare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. e annullare senza rinvio se la prescrizione è intervenuta.
  • L'annullamento per prescrizione non equivale a una pronuncia di merito sull'innocenza: porta all'estinzione del reato e alla cessazione del processo penale senza valutazione definitiva della responsabilità sostanziale.
  • Nei calcoli della prescrizione vanno applicati gli artt. 157 e 161 c.p. e considerati i periodi di sospensione; è quindi cruciale documentare e contestare correttamente sospensioni o interruzioni per evitare estinzioni sopravvenute.
  • Contestazioni relative all'applicabilità di norme di non punibilità o benefici (es. art. 162-ter) in sede d'appello richiedono confronto esplicito con la giurisprudenza rilevante: se il Collegio d'appello omette tale confronto, la censura può risultare non manifestamente infondata in Cassazione.
  • Quando si ottiene annullamento per prescrizione l'interessato ottiene la rimozione della condanna impugnata ma non una dichiarazione di innocenza; per ottenere proscioglimento nel merito è necessario ottenere l'annullamento con rinvio e un pronunciamento favorevole sul merito o l'assoluzione nel merito.
  • Per una difesa efficace in casi similari, va contestata tempestivamente la motivazione del giudice di merito (es. individuazione del punto d'urto, esclusione dello stato di necessità) e va sollevata esplicitamente l'applicabilità di istituti di non punibilità confrontando la giurisprudenza recente.

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