Sentenza n. 896/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento - a) - del decreto del 23 settembre 2022, n. 104, con il quale il dirigente della U.O.D. 500901, nell’uniformarsi al parere della Soprintendenza ABAEP di Napoli del 23 settembre 2022, prot. n. 11696-P, conosciuto solo in data 23 novembre 2022, ha denegato, in via sostitutiva, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata per le opere oggetto dell’istanza presentata in data 14 giugno 2021, prot. n. 316213, ai sensi degli artt. 7 e 11 del D.P.R. n. 31/17, ovvero per la realizzazione “di un passo carraio e relativo cancello di accesso” in Napoli alla via L. Bianchi n. 57; - b) - del parere negativo espresso dalla Soprintendenza ABAEP di Napoli in data 8 settembre 2022, prot. n. 1166-P, relativo alle medesime opere; - c) - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, comunque lesivo della posizione soggettiva del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica semplificata per la realizzazione di un passo carrabile e del relativo cancello di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto regionale che, uniformandosi al parere negativo della Soprintendenza, ha negato l'autorizzazione paesaggistica semplificata richiesta ai sensi del d.P.R. n. 31/2017. Ha dedotto: la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, poiché il preavviso di diniego sarebbe stato inviato a un tecnico presso il quale non aveva eletto domicilio; la tardività del parere negativo della Soprintendenza, reso quasi un anno dopo la ricezione della proposta regionale favorevole, in violazione dei termini previsti dalla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica semplificata e, comunque, dall'art. 146 d.lgs. n. 42/2004 e dall'art. 17-bis l. 241/1990; il difetto di motivazione, per il recepimento acritico del parere tardivo, in contrasto con la precedente proposta favorevole della Regione; l'erroneità dei rilievi paesaggistici relativi al contrasto dell'intervento con il piano paesistico, al divieto di realizzazione di percorsi rotabili, all'alterazione dell'andamento del terreno e alla presenza di un fabbricato oggetto di domanda di condono non ancora definita.
La decisione
Il TAR ha respinto il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, accertando che il preavviso di rigetto era stato regolarmente trasmesso via PEC al tecnico indicato nell'istanza quale recapito per tutte le comunicazioni e che non risultava comunicata alcuna variazione. Ha invece accolto le censure relative alla tardività del parere della Soprintendenza e all'illegittimo recepimento dello stesso da parte della Regione. La Soprintendenza aveva ricevuto la proposta favorevole regionale il 26 ottobre 2021, ma aveva espresso il dissenso solo l'8 settembre 2022. Secondo il Collegio, anche nell'ambito della procedura semplificata l'ordinamento non consente di procrastinare sine die la conclusione del procedimento; la procedura semplificata non può diventare più gravosa e meno celere di quella ordinaria. Il parere tardivo non conservava carattere vincolante e la Regione avrebbe dovuto svolgere una propria valutazione autonoma e motivata, soprattutto perché aveva precedentemente formulato una proposta favorevole. Il decreto regionale, fondato esclusivamente sul parere tardivo e qualificato erroneamente come obbligatorio e vincolante, è stato annullato, con salvezza delle successive autonome determinazioni dell'amministrazione procedente. Le ulteriori censure sono state assorbite. La Regione e la Soprintendenza sono state condannate in solido alle spese di lite per euro 2.000,00 oltre accessori; spese compensate nei rapporti con il Comune di Napoli.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto è validamente comunicato al recapito indicato dal richiedente nell'istanza, in assenza di una successiva comunicazione di variazione.
art. 11 d.P.R. n. 31/2017
Nella procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, i termini procedimentali devono essere rispettati e il dissenso della Soprintendenza deve intervenire tempestivamente; l'ordinamento non consente una dilazione sine die della conclusione del procedimento.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Il parere della Soprintendenza deve essere reso entro il termine previsto; ove tardivo, perde il carattere vincolante e l'autorità procedente deve svolgere una valutazione autonoma e motivata.
art. 17-bis l. 241/1990
La disciplina del silenzio tra amministrazioni e degli effetti del parere tardivo è richiamata dal giudice quale criterio di effettività e celerità dell'azione amministrativa, anche in materia paesaggistica ordinaria.
d.P.R. n. 31/2017
La procedura paesaggistica semplificata, riferita a interventi minori, non può risultare più gravosa o meno celere della procedura ordinaria.
Massime di principio
- Nella procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata il dissenso della Soprintendenza deve essere espresso nei termini procedimentali previsti; non è ammissibile che l'amministrazione tutoria procrastini sine die la conclusione del procedimento.
- Un parere della Soprintendenza reso tardivamente non conserva il carattere vincolante nei confronti dell'autorità procedente, la quale deve effettuare una valutazione autonoma e adeguatamente motivata sulla compatibilità paesaggistica dell'intervento.
- È illegittimo il diniego di autorizzazione paesaggistica che recepisca senza autonoma motivazione un parere negativo tardivo della Soprintendenza, soprattutto quando l'autorità procedente abbia precedentemente espresso una valutazione favorevole.
- La procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, in quanto destinata a interventi minori, non può essere interpretata in modo da risultare più gravosa e meno celere della procedura ordinaria.
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