Sentenza n. 549/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di NOLA n. 1594/2023 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 31.10.2023, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.11.2023, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola n. 1594/2023, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Nola, resa quale giudice del lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto del docente, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente dall'art. 1 l. n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2021/2022, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese processuali. Il titolo era stato notificato all'amministrazione il 9 novembre 2023, era passato in giudicato per mancata impugnazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero non aveva allegato né fornito prova dell'adempimento. Il ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per il ritardo.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, l'azione era tempestiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e non risultava provato l'adempimento dell'amministrazione. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, compiendo anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'insufficienza dei fondi o della cassa non costituisce impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penalità è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo anche se tardivo e non può superare il 10% dell'importo dovuto. La quantificazione della penale eventualmente maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine applicabile alla proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza differita e limite massimo del 10% dell'importo dovuto.
art. 1 c.p.a.
La funzione compulsiva dell'astreinte è stata ricondotta al principio di effettività della tutela.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
È richiamato in relazione alla notificazione del titolo e agli adempimenti esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal giudicato, limitatamente a quanto deciso nel caso concreto.
- In presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, della sua notificazione all'amministrazione, del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dell'assenza di prova dell'adempimento, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo un termine per l'intervento sostitutivo in caso di persistente inerzia dell'amministrazione e attribuendogli i poteri necessari per compiere anche gli adempimenti contabili e finanziari indispensabili al pagamento.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente contenuto patrimoniale; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere determinata in modo da conservare una funzione compulsiva e non trasformarsi in una sproporzionata compensazione economica: può essere parametrata agli interessi legali, decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e deve essere assoggettata a un tetto massimo, nel caso concreto individuato nel 10% dell'importo dovuto.
- La sopravvenuta nomina o operatività del commissario ad acta non elimina il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato, configurandosi una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario fino all'effettivo adempimento.
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