Sentenza n. 232/2026 - Latina, Sezione 2
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione comunale di Aprilia, in relazione alle osservazioni ex art. 10 bis l. 241/90 presentate dalla ricorrente in data 17 aprile 2024 avverso il preavviso di diniego al permesso di costruire emesso dal Comune di Aprilia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Aprilia sulle osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990 contro il preavviso di diniego del permesso di costruire
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento asseritamente formatosi sulle osservazioni presentate il 17 aprile 2024 dopo la comunicazione del preavviso di diniego del permesso di costruire. Il Comune ha resistito e ha eccepito, in via preliminare, l'irricevibilità del ricorso per tardivo deposito. Il ricorso era stato notificato al Comune il 10 settembre 2025, ma depositato il 10 ottobre 2025, oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto per il rito camerale sul silenzio.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione preliminare del Comune e ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza esaminare nel merito la dedotta inerzia amministrativa. Il giudizio sul silenzio-inadempimento è soggetto al rito speciale di cui all'art. 117 c.p.a. e si svolge in camera di consiglio ai sensi dell'art. 87, comma 2, lett. b), c.p.a. In tale rito, l'art. 87, comma 3, c.p.a. dimezza i termini processuali, salvo quelli relativi alla notificazione del ricorso introduttivo, con conseguente riduzione da trenta a quindici giorni del termine per il deposito previsto dall'art. 45 c.p.a. Poiché il termine scadeva il 26 settembre 2025 e il deposito è avvenuto il 10 ottobre 2025, il ricorso era tardivo. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La norma è richiamata quale base delle osservazioni presentate dalla richiedente edilizia a seguito del preavviso di diniego del permesso di costruire.
art. 117 c.p.a.
Il giudizio diretto alla declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento è soggetto al rito speciale previsto da tale disposizione.
art. 87, comma 2, lett. b), c.p.a.
La disposizione riconduce il giudizio sul silenzio alle controversie trattate in camera di consiglio.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Nel rito camerale sono dimezzati i termini processuali, ad eccezione di quelli relativi alla notificazione in primo grado del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
art. 45 c.p.a.
Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni nel rito applicabile al giudizio sul silenzio.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
La tardività del deposito comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione è soggetto al rito speciale di cui all'art. 117 c.p.a. e alla trattazione camerale prevista dall'art. 87, comma 2, lett. b), c.p.a.
- Nel giudizio sul silenzio, il termine per il deposito del ricorso previsto dall'art. 45 c.p.a. è dimezzato da trenta a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, comma 3, c.p.a.; l'eccezione relativa alla notificazione del ricorso introduttivo non si estende al termine di deposito.
- Il deposito del ricorso sul silenzio oltre il termine processuale di quindici giorni dalla notificazione determina l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., impedendo l'esame nel merito della dedotta inerzia amministrativa.
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