Sentenza n. 326/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 36713) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 21 aprile 2024. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire una giustificazione sufficiente del ritardo. Il termine massimo per provvedere, individuato dal giudice in 120 giorni ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era scaduto il 19 agosto 2024, senza che l’Amministrazione avesse adottato una decisione. Il Collegio ha considerato le ragioni addotte in precedenti contenziosi analoghi, consistenti nell’enorme numero di domande da evadere, nella complessità delle questioni giuridiche e nella gravità delle conseguenze di eventuali errori, ma le ha ritenute non idonee a escludere l’illegittimità del silenzio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’azione avverso il silenzio previsti dagli artt. 31 e 117 c.p.a. Il decorso del termine massimo per provvedere imponeva al Ministero di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; né l’elevato numero di pratiche, superiore a 26.500, né la complessità della materia, né la necessità di considerare interessi costituzionalmente rilevanti giustificavano il protrarsi indefinito dell’inerzia. Il Ministero è stato quindi ordinato di concludere il procedimento entro 120 giorni dalla notificazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua comunicazione amministrativa. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il giudice non ha anticipato il contenuto sostanziale del provvedimento da adottare, ma ha imposto soltanto la conclusione espressa del procedimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, e liquidate in 250 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell’amministrazione e di ottenere l’ordine giudiziale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, con possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. [...] Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione è stata utilizzata per individuare il termine massimo entro il quale l’autorità competente deve definire la domanda di riconoscimento della qualifica professionale; il TAR lo ha quantificato complessivamente in 120 giorni.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
Il giudice richiama l’intervento legislativo quale elemento del contesto normativo adottato per fronteggiare l’elevato numero e la complessità delle domande di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell’intervento legislativo previsto dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024.
Massime di principio
- Il superamento del termine previsto dalla legge per la conclusione di un procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione e consente all’interessato di ottenere, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’ordine di provvedere con un atto espresso.
- L’elevato numero di istanze pendenti, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi pubblici e privati coinvolti non esonerano l’amministrazione dall’obbligo di concludere il singolo procedimento entro un termine ragionevole e previsto dalla legge.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per provvedere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire entro un ulteriore termine in caso di persistente inerzia.
- L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio impone la conclusione del procedimento, ma non comporta di per sé l’obbligo di adottare uno specifico contenuto provvedimentale, salvo che ciò derivi dai limiti del potere residuo dell’amministrazione.
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