Cassazione Civile, Ordinanza n. 16392/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2008, che il contribuente aveva impugnato sostenendo la tardività della notificazione. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non applicabile retroattivamente la presunzione di provenienza da evasione fiscale prevista dall'art. 12 del D.L. n. 78 del 2009 per attività finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata, con conseguente impossibilità di applicare il raddoppio dei termini di accertamento. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 12, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 78 del 2009, sostenendo che la presunzione non avrebbe natura sostanziale e quindi opererebbe retroattivamente; (2) violazione del medesimo art. 12 in combinato con gli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., assumendo che, anche a prescindere dalla presunzione legale, l'Ufficio avrebbe potuto provare i presupposti mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che la presunzione di evasione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 78 del 2009 ha natura sostanziale e non può applicarsi retroattivamente ad annualità anteriori alla sua entrata in vigore, quindi non poteva giustificare il raddoppio dei termini per un accertamento riferito al 2008. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata: una volta ritenuta tardiva la notifica per mancanza di retroattività della norma, le questioni sulla prova presuntiva e sull'onere della prova diventavano irrilevanti. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali; è stata inoltre esclusa l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 per la parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78 del 2009
convertito in legge n. 102 del 2009
La presunzione di evasione relativa ad attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non si applica retroattivamente ad annualità anteriori al 10 luglio 2009.
art. 12, comma 2, D.L. n. 78 del 2009
convertito, con modificazioni, dalla L. n. 102 del 2009
La norma non può fondare il raddoppio dei termini di accertamento per periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro dedotto per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.
Sono richiamati per sostenere la possibilità di ricorrere a presunzioni semplici e per la ripartizione dell'onere della prova, ma la questione è ritenuta irrilevante dopo il rilievo della tardività dell'avviso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La presunzione legale di evasione introdotta per attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata ha natura sostanziale e non può essere applicata a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Quando la decisione di merito si fonda sulla tardività dell'avviso di accertamento per effetto della non retroattività della norma che consente il raddoppio dei termini, ogni censura relativa alla prova presuntiva del maggior reddito diviene irrilevante.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché difetta del requisito di specificità e riferibilità alla decisione.
- Una volta ritenuta tardiva la notificazione dell'atto impositivo, le questioni sull'idoneità delle presunzioni semplici e sull'onere della prova non sono decisive ai fini dell'esito della lite.
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