Cassazione Penale, Sentenza n. 14225/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione basata su più censure: (i) vizio di motivazione apparente in relazione all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter) soprattutto riguardo agli animali diversi dalla cavalla deceduta; (ii) violazione di legge sulla configurabilità dell'elemento oggettivo del reato, sostenendo che le prove non dimostravano le condotte/lesioni previste dall'art. 544-ter e rilevando un riferimento errato all'art. 727 cod. pen.; (iii) violazione di legge sull'elemento soggettivo, contestando che la "gestione deficitaria" richiamata fosse semplicemente condizione naturale e non volontà o colpa dell'imputato; (iv) contestazione dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 544-ter, posto che la cavalla sarebbe deceduta per eutanasia necessaria dopo una caduta durante il trasporto, e perciò mancava il necessario giudizio controfattuale che escludesse causalità esclusiva della caduta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del FRASSONE. Ha ritenuto congrua e non apparente la motivazione dei giudici di merito (Tribunale in rito abbreviato e Corte d'Appello) che avevano accertato le condizioni di marcata precarietà degli animali (anche tramite Body Condition Score), l'assenza di trattamenti terapeutici e profilassi, e la persistente inerzia dell'imputato nonostante i sopralluoghi. È stata confermata la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato per gli animali ispezionati, inclusa la cavalla poi sottoposta a eutanasia per prognosi infausta. Quanto all'aggravante del comma 3, la Corte ha ritenuto che il decesso non fosse dovuto "da sola" alla caduta durante il trasporto, ma fosse concausa delle gravi condizioni pregresse imputabili alla condotta dell'imputato; pertanto l'aggravante è stata mantenuta. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 544-ter cod. pen.
art. 544-ter, commi 1 e 3, cod. pen.
Il reato di maltrattamento di animali può configurarsi anche senza la completa identificazione puntuale di ogni animale; la nozione di "lesione" richiede un'apprezzabile diminuzione dell'integrità dell'animale, anche se non corrispondente esattamente alla nozione di lesione prevista dall'art. 582. Il comma 3 (aggravante per morte) opera quando il decesso è comunque riconducibile alle condizioni determinate dalla condotta dell'imputato e non quando una causa successiva sia l'unica ed esclusiva ragione del decesso.
art. 544-bis cod. pen.
menzione giurisprudenziale dell'art. 544-bis
Citato in giurisprudenza per affermare che, nei delitti contro il sentimento per gli animali, non è necessaria la compiuta identificazione dell'animale offeso (principio estensibile anche all'art. 544-ter).
art. 727 cod. pen.
riferimento in motivazione alla fattispecie dell'art. 727
Richiamato dalla difesa nella censura, ma la Corte ha ritenuto errato considerare la fattispecie diversa per il solo elemento soggettivo; i giudici di merito hanno correttamente applicato la disciplina dei reati contro gli animali secondo i relativi articoli del codice penale.
art. 582 cod. pen.
citazione comparativa nella definizione di "lesione"
La nozione di lesione dell'art. 544-ter non coincide perfettamente con quella dell'art. 582, ma implica comunque un'apprezzabile diminuzione dell'integrità dell'animale riconducibile a condotta commissiva od omissiva.
art. 41 cod. pen.
Principio di causalità: per escludere la responsabilità dell'aggravante per la morte occorre dimostrare che una causa sopravvenuta sia stata l'unica ed esclusiva ragione del decesso; se la causa sopravvenuta ha agito su uno stato di fatto già gravemente compromesso per colpa dell'imputato, la responsabilità è comunque configurabile.
Massime di principio
- Nei reati contro gli animali non è sempre necessaria l'identificazione puntuale di ciascun animale: sono sufficienti accertamenti sulle condizioni e sulle conseguenze della gestione (es. BCS, assenza di cure) per configurare il reato.
- La nozione di "lesione" nei reati di maltrattamento animale implica un'apprezzabile diminuzione dell'integrità, anche se non corrisponde esattamente alla lesione prevista per gli esseri umani; lesioni di natura funzionale non sono sempre richieste.
- La persistente inerzia o omissione di cure da parte del detentore può integrare l'elemento soggettivo (colpa o consapevolezza) quando risultino sopralluoghi o segnalazioni che evidenziano lo stato di sofferenza.
- In presenza di un decesso sopravvenuto (es. eutanasia dopo ricovero), va effettuato un giudizio controfattuale: l'aggravante per la morte è applicabile se il decesso non è riconducibile unicamente a una causa sopravvenuta indipendente, ma è collegato alle condizioni precedenti causate dall'imputato.
- Le valutazioni congiunte dei giudici di merito ('doppia conforme') godono di elevata persuasività in Cassazione e difficilmente vengono riformate se ancorate a riscontri probatori concreti.
- In casi analoghi è fondamentale documentare tempestivamente le iniziative terapeutiche e profilattiche: l'assenza di registrazioni di cure o vaccinazioni può essere considerata prova della condotta omissiva del detentore.
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