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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06458/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasceva da una precedente sentenza di divisione ereditaria che aveva attribuito agli attori alcuni beni immobili del compendio relitto, in particolare un appartamento al secondo piano e una autorimessa in San Pellegrino Terme. I ricorrenti assumevano che tali beni fossero ancora nella disponibilità di alcuni coeredi e ne chiedevano la consegna, oltre al risarcimento dei danni da occupazione illegittima dell’intero patrimonio immobiliare residuo. In appello la domanda era stata accolta solo in parte, con riconoscimento di un risarcimento limitato per la perdita di godimento della quota di 4/13 prima del passaggio in giudicato della divisione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) violazione dell’art. 345 c.p.c. per l’inammissibilità di documenti prodotti in appello, relativi alla tassa rifiuti dell’immobile, ritenuti invece formati dopo la preclusione di primo grado; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c., 1146 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare il comportamento di controparte e la dichiarazione resa nel 2010 da una coerede, presumendo la continuazione del possesso in capo all’erede; 3) violazione dell’art. 1102 c.c. e omesso esame della domanda sulla decorrenza dell’indennizzo, che i ricorrenti volevano anticipare al 27 giugno 2007 anziché al 21 aprile 2010; 4) nullità della sentenza per non avere la Corte d’appello condannato al rilascio degli immobili, ritenendo invece sufficiente il titolo derivante dal giudicato divisionale; 5) erroneità del rigetto nel merito della domanda riconvenzionale della controparte, che secondo i ricorrenti avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza d’appello. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la produzione documentale in appello era preclusa non solo per la tardività rispetto alle preclusioni istruttorie di primo grado, ma anche perché nel processo di primo grado l’istruttoria era stata riaperta, sicché occorreva verificare anche la mancanza dei presupposti per una rimessione in termini o per la produzione successiva. Ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il secondo motivo, osservando che non vi era una reale violazione dell’art. 116 c.p.c. e che la censura mirava in realtà a rivalutare il merito probatorio, attività sottratta al giudizio di legittimità; inoltre ha ritenuto corretta la lettura dell’art. 1146 c.c., che non consente di presumere, a danno del terzo creditore, la protrazione dell’illecita occupazione da parte dell’erede. Il terzo motivo è stato respinto perché la decorrenza del risarcimento dal 21 aprile 2010 risultava motivata dall’introduzione del giudizio di merito e, comunque, la lettera del 2007 non era stata adeguatamente specificata quanto a produzione e contenuto. Il quarto motivo è stato rigettato perché la domanda di rilascio era stata correttamente respinta per difetto di interesse, essendo il titolo esecutivo già rappresentato dalla sentenza di divisione passata in giudicato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché non vi era alcuna utilità concreta a ottenere una declaratoria di inammissibilità anziché di infondatezza della domanda riconvenzionale avversaria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile"

    Nel regime applicabile ratione temporis, la produzione di nuovi documenti in appello è preclusa se il documento avrebbe potuto essere introdotto in primo grado; rileva anche che nel giudizio di primo grado non vi fossero margini per una successiva rimessione in termini o riapertura istruttoria.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice di merito disattende il principio di libera valutazione delle prove in assenza di una deroga legale, oppure valuta liberamente una prova soggetta a diverso regime; non consente di trasformare il motivo in un riesame del merito probatorio.

  • art. 1146 c.c.

    La continuità del possesso nell'erede opera a tutela dell'erede possessore e non consente, in favore del terzo che agisce per il risarcimento, di presumere automaticamente la protrazione dell'illecita occupazione del dante causa in capo all'erede.

  • art. 2697 c.c.

    La censura non era ammissibile nella misura in cui tendeva a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti anziché denunciare un effettivo errore nell'onere della prova.

  • art. 1102 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la decorrenza dell'indennizzo, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza perché la data di decorrenza era motivata in relazione alla domanda giudiziale.

  • art. 100 c.p.c.

    La domanda di rilascio è stata correttamente respinta per difetto di interesse, poiché i condividenti potevano già agire esecutivamente sulla base della sentenza di divisione passata in giudicato; inoltre il ricorso avverso il rigetto della domanda riconvenzionale era inammissibile perché mancava un interesse concreto a ottenere una diversa qualificazione dell'esito.

  • art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.

    È richiamato per individuare il momento delle preclusioni istruttorie in primo grado, ma non esaurisce da solo la verifica sulla proponibilità dei documenti in appello.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, la produzione di nuovi documenti è ammessa solo nei limiti rigorosi dell'art. 345 c.p.c.; non basta che il documento sia successivo alla scadenza delle preclusioni istruttorie di primo grado, occorrendo verificare anche se fosse comunque producibile in primo grado e se esistessero eventuali cause non imputabili o rimessioni in termini.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare semplicemente la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: il sindacato di legittimità non si estende al riesame del materiale istruttorio, salvo il caso di reale applicazione di un criterio di valutazione diverso da quello imposto dalla legge.
  • L'art. 1146 c.c. sulla continuità del possesso nell'erede non può essere utilizzato, nei confronti dei terzi, come presunzione automatica della prosecuzione di una condotta illecita del dante causa; la norma tutela la posizione possessoria dell'erede, non il creditore che agisce per il risarcimento da occupazione senza titolo.
  • Quando il titolo esecutivo esiste già per effetto di una sentenza passata in giudicato che attribuisce i beni ai condividenti, la domanda ulteriore di condanna al rilascio può essere respinta per carenza di interesse, poiché la tutela esecutiva è già immediatamente praticabile.
  • L'interesse ad impugnare deve essere concreto e utilmente conseguibile: non è ammissibile censurare una decisione di merito solo per ottenere una diversa formula di rigetto della domanda avversaria, se non si prospetta una concreta utilità pratica dell'esito richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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