Sentenza n. 6075/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento a) del decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze firmato in data 21.12.2023 e trasmesso con la nota sub b) con il quale il ricorrente è stato nominato Magistrato tributario con decorrenza 1°.2.2024 presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado di L’Aquila con funzioni di Presidente di Corte, nelle sole parti cui allo stesso viene attribuito un trattamento economico non corrispondente a quello spettante per legge e di cui infra; b) della nota prot. 4812 del 19.1.2024 a firma del Direttore del Dipartimento della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con cui è stato trasmesso il provvedimento sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto di nomina a magistrato tributario con funzioni di Presidente, nella parte relativa al computo dell’anzianità e alla determinazione del trattamento economico
Esito
Favorevole al ricorrente (magistrato tributario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già magistrato ordinario e precedentemente giudice tributario, ha impugnato il decreto di nomina adottato a seguito dell’interpello per il transito nella magistratura tributaria. Ha dedotto, anzitutto, l’illegittimità del computo dell’anzianità, cristallizzata dall’Amministrazione alla data del 14 febbraio 2023, termine per la presentazione della domanda di interpello, anziché aggiornata alla data dell’effettivo transito, fissata al 1° febbraio 2024. Tale criterio gli avrebbe fatto perdere il riconoscimento di 11 mesi e 15 giorni di servizio effettivamente prestato. Ha inoltre contestato il trattamento economico, sostenendo che l’Amministrazione avesse illegittimamente azzerato il maturato economico conseguito nella magistratura ordinaria e non avesse sommato gli scatti derivanti dall’anzianità convenzionale maturata quale giudice tributario. Il ricorrente ha invocato l’art. 5 della legge n. 425/1984, chiedendo il riconoscimento della classe 8, scatto 4, invece della classe 8, scatto 3 attribuita nel decreto, nonché la rideterminazione delle differenze retributive. Il Ministero ha sostenuto che l’art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 130/2022 consentisse di conservare l’anzianità maturata esclusivamente alla data di scadenza dell’interpello e che il primo inquadramento economico dovesse essere calcolato secondo la sola anzianità giuridica rilevante ai sensi della nuova disciplina, senza conservazione automatica degli scatti maturati nella magistratura di provenienza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Quanto all’anzianità, ha ritenuto che l’art. 1, comma 8, della legge n. 130/2022 imponga la conservazione dell’anzianità complessivamente maturata a tutti i fini giuridici ed economici e che tale garanzia impedisca di escludere il servizio prestato tra la scadenza dell’interpello e il transito effettivo. La data del 14 febbraio 2023 rilevava per la formazione della graduatoria e per l’attribuzione del punteggio nella procedura di interpello, ma non poteva essere automaticamente utilizzata per il definitivo computo dell’anzianità, soprattutto quando la procedura si era conclusa quasi un anno dopo. Il Ministero deve quindi includere nel computo il periodo fino al 1° febbraio 2024. Quanto al trattamento economico, il Collegio ha ritenuto illegittimo il ricalcolo effettuato sulla sola anzianità giuridica secondo la tabella F-bis della legge n. 130/2022, con azzeramento dei livelli retributivi già maturati. La disciplina del transito deve essere interpretata in modo da valorizzare integralmente la carriera pregressa e da evitare penalizzazioni economiche. L’Amministrazione deve pertanto mantenere gli scatti stipendiali maturati nella magistratura di provenienza fino alla data del transito e considerare anche gli scatti derivanti dall’anzianità convenzionale quale giudice tributario, procedendo al corretto reinquadramento sulla base dell’anzianità effettiva. Le differenze retributive devono essere maggiorate dalla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Il decreto è stato annullato nei profili indicati e l’Amministrazione è stata obbligata alla rideterminazione dell’anzianità e del trattamento economico. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, l. 130/2022
Disciplina la procedura di interpello per il transito nella magistratura tributaria e individua la data di scadenza della domanda quale riferimento per la graduatoria e per il punteggio di anzianità nella procedura; tale data non determina automaticamente la cristallizzazione dell’anzianità ai fini giuridici ed economici del successivo transito.
art. 1, comma 8, l. 130/2022
conservano a tutti i fini giuridici ed economici l’anzianità complessivamente maturata
Impone di conservare l’anzianità maturata fino alla data dell’effettivo transito, senza interruzioni o decurtazioni del servizio prestato nelle more della conclusione della procedura.
art. 3 l. 425/1984
Disciplina la progressione economica degli stipendi dei magistrati mediante classi biennali e successivi aumenti biennali.
art. 5 l. 425/1984
Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiore successivamente al 1° luglio 1983 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell’importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.
Si applica anche al transito nella magistratura tributaria quando comporti l’accesso a un nuovo livello retributivo e impone di conservare il maturato economico costituito dalle classi e dagli scatti acquisiti nella posizione di provenienza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Esclude il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui crediti retributivi nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; deve essere riconosciuta la maggiore somma tra i due accessori.
Massime di principio
- La data fissata per la presentazione delle domande in una procedura di interpello rileva per la formazione della graduatoria e per l’attribuzione del punteggio, ma non può determinare la cristallizzazione dell’anzianità giuridica ed economica quando il transito effettivo avvenga successivamente e il dipendente abbia continuato a prestare servizio senza soluzione di continuità.
- La conservazione a tutti i fini giuridici ed economici dell’anzianità maturata in occasione del transito da una magistratura a un’altra impone di computare anche il periodo di servizio prestato tra la scadenza dell’interpello e la data dell’effettivo transito, se il ritardo nella conclusione della procedura è imputabile alla sua durata amministrativa.
- Il primo inquadramento economico del personale transitato in una nuova magistratura non può essere effettuato azzerando il maturato economico acquisito nella posizione di provenienza, quando la disciplina generale sul trattamento economico prevede il mantenimento delle classi e degli scatti maturati in caso di accesso a un nuovo livello retributivo.
- Nel determinare il trattamento economico del magistrato transitato devono essere valorizzati, secondo la disciplina applicabile, sia gli scatti già maturati nella magistratura di provenienza sia quelli derivanti dall’anzianità convenzionale riconosciuta nella magistratura di destinazione, evitando che il transito determini una penalizzazione della carriera pregressa.
- Le differenze retributive spettanti a un dipendente pubblico per effetto della ricostruzione della carriera sono maggiorate dalla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo tra i due accessori.
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