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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31818/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, legale rappresentante di una società cooperativa dalla costituzione sino alla dichiarazione di fallimento, era stato ritenuto responsabile di tre condotte distrattive: la falsificazione di un verbale assembleare, in realtà mai convocata, con il quale sarebbe stato deliberato in suo favore un prestito di euro 115.901,69, nonché l'acquisizione di somme di euro 2.500 e di euro 12.800 provenienti da due soci. Il Tribunale lo aveva condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni alle parti civili; la Corte di appello di Palermo aveva confermato la decisione. Dopo una precedente sentenza di rigetto della Cassazione, revocata in sede di ricorso straordinario per omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia, la Corte ha deciso nuovamente in sede rescissoria. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza d'appello, sostenendo che essa avesse recepito quasi integralmente la motivazione di primo grado senza confrontarsi con le specifiche censure dell'atto di appello. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione come distrattive delle condotte relative alle somme di euro 2.500 e di euro 12.800, deducendo che tali somme non erano mai entrate nel patrimonio della cooperativa e non potevano quindi essere oggetto di distrazione. In memoria il ricorrente ha inoltre chiesto una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il giudice d'appello può richiamare la motivazione della sentenza di primo grado quando ne condivida la ricostruzione e, soprattutto, quando emerga un effettivo confronto critico con i motivi di gravame. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva risposto alle censure decisive relative all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, all'asserito complotto ai danni dell'imputato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la nozione di distrazione comprende anche il mancato ingresso del bene nel patrimonio della società fallita, quando la condotta ne impedisca la materiale apprensione da parte degli organi fallimentari. È stata respinta anche la richiesta di declaratoria di prescrizione, poiché, per la bancarotta, quando la condotta sia esaurita anteriormente, il reato si consuma con la sentenza dichiarativa di fallimento, avente natura di elemento costitutivo; tenuto conto degli atti interruttivi, la prescrizione sarebbe maturata solo il 26 giugno 2026, successivamente alla decisione. Il ricorso è stato quindi rigettato senza condanna alle spese processuali, in ragione dell'intervenuto accoglimento del precedente ricorso straordinario nella fase rescindente.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 1), R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    La bancarotta fraudolenta per distrazione comprende ogni condotta, diversa dall'occultamento, dalla dissimulazione, dalla distruzione e dalla dissipazione, che determini la fuoriuscita del bene dal patrimonio del fallito oppure il suo mancato ingresso nel patrimonio, impedendone la materiale apprensione da parte degli organi fallimentari.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    Individua i vizi deducibili con il ricorso per cassazione prospettati dal ricorrente, relativi a violazioni di legge, inosservanze processuali e carenze o illogicità della motivazione.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Impone alla sentenza una motivazione idonea a dar conto delle ragioni della decisione e del percorso valutativo seguito.

  • art. 597, comma 1, c.p.p.

    È richiamato in relazione all'obbligo del giudice d'appello di confrontarsi con i motivi di gravame devoluti alla sua cognizione.

  • art. 625-bis c.p.p.

    Ha consentito la revoca della precedente sentenza di Cassazione per l'omessa notificazione al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza, con conseguente rinnovazione della decisione in sede rescissoria.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    È richiamato quale norma di riferimento per la sintesi dei motivi del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può motivare anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado, purché dalla decisione emerga un effettivo e critico confronto con i motivi di gravame e siano esaminate le censure decisive; non è necessaria la confutazione analitica di deduzioni difensive non decisive.
  • Nella bancarotta fraudolenta per distrazione, la distrazione ricomprende anche il mancato ingresso di un bene o di una somma nel patrimonio della società fallita, quando la condotta ne impedisca la materiale apprensione da parte degli organi della procedura concorsuale.
  • Quando la condotta di bancarotta si è esaurita prima del fallimento, il momento consumativo coincide con la sentenza dichiarativa di fallimento, che costituisce elemento costitutivo del reato e non condizione obiettiva di punibilità.
  • La prescrizione deve essere calcolata considerando il momento consumativo individuato nella sentenza dichiarativa di fallimento e gli eventuali atti interruttivi; non può essere dichiarata se il termine matura dopo la pronuncia della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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