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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02731/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da due creditori per canoni locatizi, poi azionati in via monitoria, contro la debitrice e contro gli aventi causa dell'immobile trasferito dalla debitrice al suo ex coniuge. La Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda revocatoria, ritenendo il trasferimento del bene oneroso o comunque non idoneo a escludere la tutela dei creditori. La debitrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme su accollo, interpretazione contrattuale, onere della prova e valutazione delle prove, contestando l'accertamento della natura onerosa o gratuita della cessione e sostanzialmente chiedendo una rivalutazione del materiale probatorio; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'autonomia negoziale, sempre in realtà mirando a una diversa lettura fattuale degli accordi intervenuti tra ex coniugi in occasione del divorzio; 3) vizio di motivazione/omessa pronuncia, deducendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente omesso di accertare la partecipatio fraudis, mentre secondo la ricorrente tale indagine avrebbe dovuto essere svolta; 4) violazione delle norme su prova presuntiva e riparto dell'onere della prova, censurando l'esclusione della scientia fraudis sulla base del compendio probatorio e delle presunzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente incardinati su violazioni di legge, fossero in realtà diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, quindi inammissibili in sede di legittimità. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale sul terzo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva spiegato di non dover estendere l'indagine alla partecipatio fraudis in ragione della gratuità del negozio traslativo, con motivazione implicita ma univoca. Anche il quarto motivo è stato giudicato inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e delle norme sulle presunzioni, mirava ancora una volta a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio circa la scientia fraudis. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria esercitata dai creditori per rendere inefficace nei loro confronti il trasferimento dell'immobile compiuto dalla debitrice.

  • art. 1273 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'accollo, ma la Corte evidenzia che il motivo era solo apparentemente di diritto e sostanzialmente volto a contestare il fatto.

  • art. 1411 c.c.

    richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme contrattuali, senza che la censura superasse la soglia di una diversa valutazione fattuale.

  • art. 1362 c.c.

    invocato come canone ermeneutico, ma la Corte rileva che la censura non denunciava reali violazioni dei criteri di interpretazione, bensì una lettura alternativa delle prove.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per sostenere la diversa qualificazione degli accordi tra ex coniugi, ma la doglianza è stata ritenuta fattuale e quindi inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che il motivo, in concreto, mirava a sovvertire l'accertamento di fatto sul compendio probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte lo considera usato impropriamente per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 111 Cost.

    invocato nel terzo motivo in relazione all'obbligo di motivazione, ma senza configurare una reale omissione motivazionale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per difetto di motivazione; la Corte esclude il vizio, perché la motivazione era presente e coerente.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici per la scientia fraudis; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2727 c.c. per contestare l'uso delle presunzioni nella prova della consapevolezza fraudolenta.

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per lamentare un errato apprezzamento delle prove; la Corte lo considera parte di una censura di merito non consentita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure che, pur formalmente denunciate come violazioni di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La qualificazione di un'operazione negoziale come onerosa o gratuita, quando dipende dall'apprezzamento del compendio istruttorio, è accertamento di fatto non sindacabile in cassazione se la critica si limita a proporre una lettura alternativa delle prove.
  • Non ricorre omessa pronuncia o vizio di motivazione quando la decisione di merito affronti il punto controverso anche implicitamente, purché la motivazione consenta di comprendere la ratio della statuizione.
  • La contestazione della scientia fraudis e della partecipatio fraudis nell'azione revocatoria è inammissibile in cassazione se si risolve nella contrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie e delle presunzioni.
  • L'uso di norme sull'interpretazione contrattuale, sull'accollo o sulle presunzioni non basta a trasformare una doglianza di merito in una vera censura di violazione di legge, se il nucleo della critica resta fattuale.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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