Sentenza n. 795/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione opere edilizie n.32 del 28 gennaio 2015;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato di progetto e dei luoghi per variazione essenziale a titoli edilizi e mutamento d'uso da non residenziale a residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione n. 32 del 28 gennaio 2015, deducendo un unico motivo di violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per assoluta carenza di motivazione. In particolare, pur non contestando l'assenza di un idoneo titolo edilizio né la necessità di un permesso di costruire, hanno sostenuto che l'amministrazione avrebbe dovuto considerare il tempo trascorso dall'accertamento dell'abuso e dalla sua realizzazione, nonché motivare specificamente sulle esigenze di interesse pubblico e sulla prevalenza di queste ultime rispetto all'affidamento maturato in capo ai proprietari circa la legittimità degli interventi. Le opere consistevano nella trasformazione ad uso residenziale di un fabbricato catastalmente non residenziale, realizzata mediante interventi qualificati come variazione essenziale delle DIA precedentemente presentate.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza di demolizione costituisca espressione di attività vincolata e doverosa, conseguente al mero accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive e dell'assenza del titolo edilizio. Per la legittimità dell'ingiunzione è sufficiente l'analitica indicazione delle opere, tale da consentirne la rimozione spontanea, insieme alla qualificazione giuridica dell'abuso, alla rilevazione dell'assenza del titolo e all'individuazione delle norme violate. Non è quindi necessario esplicitare specifiche ragioni di interesse pubblico, effettuare una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato o motivare sul decorso del tempo, anche quando sia trascorso un periodo significativo dalla realizzazione dell'abuso o dal suo accertamento. L'inerzia dell'amministrazione non determina un legittimo affidamento del privato in assenza di un precedente provvedimento favorevole. Il decorso del tempo non impedisce inoltre l'adozione della demolizione, poiché l'illecito edilizio ha carattere permanente e la repressione non è soggetta a termini di decadenza o prescrizione. Le spese non sono state liquidate, poiché il Comune non si è costituito in giudizio.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L'obbligo di motivazione dell'ordinanza di demolizione è soddisfatto dall'analitica descrizione delle opere abusive, dalla loro qualificazione giuridica, dall'indicazione dell'assenza del titolo edilizio e delle disposizioni violate; non sono necessarie ulteriori ragioni di interesse pubblico o comparazioni con l'interesse privato.
art. 31 d.P.R. 380/2001
la repressione degli illeciti urbanistico edilizi costituisce attività strettamente vincolata e non soggetta a termini di decadenza o di prescrizione, potendo la misura demolitoria intervenire in ogni tempo, anche a notevole distanza dall’epoca della commissione dell’abuso
L'ordine di demolizione può essere adottato anche a notevole distanza dalla commissione o dall'accertamento dell'abuso, poiché l'illecito edilizio ha carattere permanente e la misura è diretta al ripristino dell'ordine urbanistico violato.
art. 32, comma 1, d.P.R. 380/2001
Il mutamento della destinazione d'uso del fabbricato da non residenziale a residenziale è stato qualificato come variazione essenziale delle DIA presentate.
art. 82 c.p.a.
La parte ricorrente ha depositato tempestivamente l'istanza di fissazione dell'udienza a seguito dell'avviso di perenzione, consentendo la prosecuzione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata nell'ambito dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è un provvedimento vincolato e doveroso, adottato a seguito dell'accertamento della consistenza dell'intervento e dell'assenza di un idoneo titolo edilizio.
- Ai fini della motivazione dell'ordine di demolizione è sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusive, la loro qualificazione giuridica, l'indicazione dell'assenza del titolo edilizio e delle norme violate; non occorre esplicitare specifiche ragioni di interesse pubblico né comparare l'interesse repressivo con quello del proprietario.
- Il decorso di un lungo periodo dalla realizzazione o dall'accertamento dell'abuso non impone, di per sé, una motivazione rafforzata dell'ordine di demolizione e non impedisce l'esercizio del potere repressivo.
- La prolungata inerzia dell'amministrazione, in assenza di un provvedimento favorevole che abbia riconosciuto la legittimità dell'intervento, non determina il maturare di un legittimo affidamento del proprietario sulla conservazione dell'opera abusiva.
- La repressione degli illeciti edilizi non è soggetta a termini di decadenza o prescrizione: l'ordine di demolizione può essere adottato in ogni tempo, in ragione del carattere permanente dell'illecito e della prevalenza dell'interesse pubblico al ripristino dell'ordine urbanistico.
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