Sentenza del 01/07/2020 n. 13392 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR di Bologna che aveva confermato il rigetto dei ricorsi proposti dalla contribuente avverso avvisi di accertamento ICI (anni 2007/2008) relativi al compossesso, con la sorella, di un'area fabbricabile e di un terreno agricolo (per i quali era stata già assolta l'imposta corrispondente) nonché di altre 7 unita' immobiliari non dichiarate. La ricorrente deduceva: 1) carenza di specificità del motivo di gravame censurata in appello; 2) motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c.; 3) errata applicazione della disciplina sulla "ruralità" (D.P.R. 557/1993 art.9 e norme correlate), sia sotto il profilo soggettivo (escludendo la possibilità che una societa' agraria goda delle agevolazioni) sia sotto il profilo reddituale (mancata considerazione della prevalenza del reddito agricolo), nonché omessa pronuncia su questioni correlate: tassazione dei terreni oltre che dei fabbricati, notificazione delle variazioni catastali e sanzioni in presenza di incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi (specificità e presunta motivazione apparente) ma ha accolto il terzo motivo (violazione del D.P.R. 557/1993 art.9 in relazione alla disciplina della ruralità), assorbendo il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR di Bologna e ha rinviato la causa alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, perché accerti se, ai fini dell'agevolazione ICI: a) la contribuente sia proprietaria e "coltivatrice diretta" della societa' semplice di cui è parte; b) se anche gli altri soci siano coltivatori diretti; c) se almeno un socio abbia ottenuto dall'attivita' agricola almeno il 50% del proprio reddito; inoltre la CTR dovrà provvedere alla regolazione delle spese della presente fase. Le restanti censure sono state rigettate.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica n. 557 del 1993, articolo 9
Stabilisce i requisiti di "ruralità" (possessione e conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli, persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, nonché il requisito del volume d'affari agricolo superiore alla meta' del reddito complessivo del conducente). La Corte conferma che tali requisiti sono essenziali e devono essere provati dal contribuente.
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (art. 2 e art. 9 richiamati)
Individua il presupposto impositivo e il trattamento agevolativo per i beni rurali; la Corte ribadisce che la natura di "fabbricato" ai fini dell'imposizione rileva in rapporto alla classificazione catastale e alla nozione normativa di fabbricato.
Decreto Legge n. 207 del 30 dicembre 2008, articolo 23, comma 1-bis
Prevede che l'immobile iscritto come "rurale" non sia soggetto ad imposta e disciplina l'esclusione dalle nozioni di fabbricato; la Corte lo cita per confermare l'importanza della classificazione catastale.
Decreto Legge n. 159 del 1 ottobre 2007, articolo 42-bis
Modifica il requisito della ruralità (tra cui profili relativi alle modalita' di accertamento e riconoscimento); la Corte ne tiene conto nel quadro della giurisprudenza che rafforza l'importanza della classificazione catastale e dei requisiti soggettivi e reddituali.
Decreto Legislativo n. 228 del 2001
Ha inciso sulla configurazione del requisito soggettivo, consentendo in determinati casi (società semplici/di persone con statuto e composizione adeguati) di riconoscere lo status di imprenditore agricolo e quindi l'accesso alle agevolazioni; la Corte richiama che, per le societa', va valutata la sussistenza delle condizioni soggettive richieste.
Decreto Legge n. 83 del 2012 (modifiche all'art. 360 c.p.c.)
Ha riformulato l'art. 360 c.p.c., n. 5, limitando il sindacato della Cassazione e richiedendo l'accertamento dell'omesso esame di fatto decisivo che fosse stato oggetto di discussione; la Corte applica tale criterio nella valutazione dei motivi di cassazione.
Codice di Procedura Civile, articolo 360, nn. 3 e 5
Previsione dei motivi di cassazione invocati: n.3 (violazione di legge) e n.5 (omesso esame di fatto decisivo). La Corte distingue tra motivazione apparente e omesso esame di fatto e conclude che nel caso non sussiste motivazione apparente, salvo che quanto al profilo della ruralità societaria il rinvio e' necessario.
Legge n. 289 del 2002, articolo 31, comma 20
Richiamata dalla ricorrente in relazione ai termini/forme di comunicazione della variazione; la Corte non ha ritenuto risolutiva la censura in punto di notifica come motivo di cassazione accoglibile.
Massime di principio
- La classificazione catastale del bene (segia "rurale" o altro) ha rilevanza decisiva: se il fabbricato è iscritto in categoria non rurale, l'onere di impugnare l'atto di classamento e' del contribuente che invoca l'esenzione; se il fabbricato non risulta censito, il giudice puo' accertare la ruralità ma resta sull'attore l'onere della prova.
- Il requisito del volume d'affari agricolo superiore al 50% deve riferirsi al soggetto che conduce il fondo: occorre prova specifica che il conducente ricavi dalla attivita' agricola oltre la meta' del proprio reddito complessivo.
- Le societa' di persone (es. societa' semplice) possono, in presenza di determinate condizioni (oggetto sociale, qualifica/competenza di almeno un socio, impegno di tempo e prevalenza reddituale), essere riconosciute idonee per fruire delle agevolazioni agricole; la verifica e' di natura fattuale e richiede accertamenti puntuali sulla struttura societaria e sui redditi dei soci.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalita' nelle valutazioni di fatto; la Corte di legittimita' interviene solo se manca la motivazione in senso formale o se il giudice ha omesso di esaminare un fatto decisivo discusso tra le parti.
- In ipotesi di contestazione su aree fabbricabili occorre verificare attentamente la qualifica giuridica del fondo e la sua concreta destinazione: l'individuazione catastale e le determinazioni comunali sono elementi rilevanti ma non esclusivi se sussistono elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di ruralità.
- Se il privato intende ottenere l'esenzione o il rimborso per presunta ruralità, e' prudente: a) impugnare tempestivamente eventuali atti di classamento catastale sfavorevoli; b) documentare il requisito reddituale (volume d'affari agricolo) riferito al conducente; c) se l'attivita' e' svolta in forma societaria, produrre statuti, documenti contabili e dichiarazioni dei soci che dimostrino i requisiti richiesti.
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