Cassazione Civile, Ordinanza n. 28937/2023 del 18/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva chiesto il rimborso del 50% dell'IRES versata per gli anni 2013 e 2014, assumendo di svolgere un'attività di presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale e quindi di rientrare nel beneficio previsto dall'art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973. Il diniego era maturato per silenzio-rifiuto. In primo grado la domanda era stata respinta, mentre in appello la CTR aveva accolto il gravame ritenendo decisivo un precedente giudicato favorevole formatosi tra le stesse parti su un'annualità diversa, che aveva qualificato la società come ente senza scopo di lucro. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che il beneficio fiscale richiede la prova, per ciascun periodo d'imposta, della concreta attività svolta e non può derivare da una qualità soggettiva astratta o da un giudicato relativo ad altra annualità; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe omesso di esaminare il merito ritenendo assorbente il giudicato esterno; (3) violazione dell'art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973, perché il beneficio non spetterebbe a società private accreditate come presidi ospedalieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR perché questa aveva attribuito efficacia espansiva esterna al giudicato formatosi su una diversa annualità, senza verificare se nell'anno oggetto di causa fossero effettivamente presenti i presupposti dell'agevolazione fiscale. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 601/1973
Il beneficio fiscale va verificato in relazione ai requisiti richiesti dalla norma nell'annualità di riferimento; la Corte richiama il principio per cui l'accertamento delle condizioni soggettive per fruire dell'agevolazione è mutevole e non può essere desunto automaticamente da un precedente giudicato su un diverso periodo d'imposta.
art. 2909 c.c.
Il giudicato non può estendersi automaticamente a periodi d'imposta diversi, salvo ipotesi particolari; non può quindi sostituire l'accertamento dei presupposti dell'agevolazione per l'annualità controversa.
art. 324 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per delimitare l'efficacia del giudicato formatosi nella precedente controversia.
art. 112 c.p.c.
Il motivo è stato dedotto per omissione di pronuncia sul merito; è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dall'Agenzia delle Entrate.
art. 7 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917
È richiamato nel principio riportato dalla Corte per affermare l'autonomia di ciascun periodo d'imposta, ostativa all'estensione generalizzata del giudicato tra annualità diverse, salvo eccezioni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'autonomia di ciascun periodo d'imposta impedisce, in via generale, che il giudicato relativo a un'annualità faccia stato per annualità diverse.
- L'efficacia espansiva del giudicato è ammessa solo quando l'accertamento riguardi elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria aventi carattere permanente oppure un'imposta unica frazionata in più anni; altrimenti il giudice deve verificare ex novo i presupposti riferiti all'anno controverso.
- Quando si discute di un'agevolazione fiscale, il contribuente deve dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla norma per ciascun periodo d'imposta, non essendo sufficiente richiamare una qualificazione soggettiva o un accertamento formatosi in relazione a un'annualità diversa.
- L'erronea applicazione del giudicato esterno che esoneri il giudice dall'esame della fattispecie concreta integra vizio di diritto e impone la cassazione con rinvio per nuovo accertamento in fatto e in diritto.
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