Cassazione Civile, Ordinanza n. 09961/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore scommesse)
La controversia
A seguito di verifica fiscale relativa alle annualità 2010 e 2011, una società che operava come ricevitoria/intermediaria per un bookmaker estero è stata destinataria, quale coobbligata in solido, di avviso di accertamento con rideterminazione dell'imposta unica sui giochi e sulle scommesse, oltre a sanzioni e interessi. La CTP ha rigettato il ricorso e la CTR ha confermato. In Cassazione la società ha proposto sei motivi: 1) contestazione della debenza del tributo e della soggettività passiva in rapporto alla disciplina dei giochi e alla posizione del ricevitore; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale; 3) difetto del presupposto territoriale del tributo; 4) inapplicabilità delle sanzioni almeno per il periodo d'imposta 2010 per obiettiva incertezza normativa; 5) violazione del diritto UE, con particolare riferimento agli artt. 49 e 56 TFUE, alla non discriminazione e al legittimo affidamento; 6) ulteriori censure sul regime impositivo e sanzionatorio, tutte collegate alla soggettività passiva del soggetto che raccoglie scommesse per conto di terzi anche senza concessione. La ricorrente aveva anche chiesto la fissazione dell'udienza per consentire una valutazione di conciliazione, ma la richiesta è stata disattesa perché la disciplina invocata non era applicabile al giudizio di Cassazione pendente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 220/2023.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso nella quasi totalità. Ha escluso l'applicabilità al giudizio della nuova disciplina sulla conciliazione in udienza/fuori udienza invocata dalla ricorrente, perché il d.lgs. 220/2023 si applica ai giudizi instaurati successivamente al 4 gennaio 2024, mentre il presente giudizio era anteriore. Nel merito ha ritenuto infondati i motivi relativi alla soggettività passiva dell'imposta, al contraddittorio endoprocedimentale, al presupposto territoriale e ai profili di diritto UE. Ha invece accolto solo il quarto motivo limitatamente alle sanzioni irrogate per il periodo d'imposta 2010, ravvisando una condizione di obiettiva incertezza normativa fino alla norma interpretativa del 2010, con conseguente non applicabilità delle sanzioni per quell'annualità. La sentenza impugnata è stata cassata solo in parte, limitatamente a tale profilo, senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Norme richiamate
art. 48-bis d.lgs. 546/1992
La norma sulla conciliazione in udienza non è stata ritenuta applicabile al giudizio di Cassazione pendente, anche perché la disciplina transitoria del d.lgs. 220/2023 non ne estende l'applicazione ai giudizi già instaurati prima dell'entrata in vigore.
art. 48 d.lgs. 546/1992
La disposizione, come modificata, riguarda la conciliazione fuori udienza; la Corte ha rilevato che l'estensione ai giudizi di Cassazione opera solo per i giudizi instaurati nei tempi previsti dal decreto di riforma.
art. 48-ter d.lgs. 546/1992
Richiamato per la riduzione delle somme dovute in caso di conciliazione in Cassazione, ma non applicabile al presente giudizio per ragioni temporali.
art. 4 d.lgs. 220/2023
Le nuove disposizioni del decreto si applicano ai giudizi instaurati in primo e secondo grado con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, con alcune eccezioni immediatamente applicabili; il giudizio in esame non rientrava nel perimetro applicativo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte richiama precedenti conformi per motivare per relationem le questioni già risolte dalla giurisprudenza di legittimità.
art. 3 d.lgs. 504/1998
Individua i soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse tra coloro che gestiscono, anche in concessione, tali attività; la Corte lo interpreta in coerenza con la norma interpretativa del 2010.
art. 1, comma 66, legge 220/2010
È norma interpretativa che chiarisce che l'imposta è dovuta anche in assenza o inefficacia della concessione e che, se l'attività è svolta per conto di terzi, questi sono obbligati in solido. La Corte la considera applicabile anche ai rapporti negoziali già in essere.
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
Per il periodo anteriore alla norma interpretativa del 2010, la Corte riconosce l'obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva, con conseguente esclusione delle sanzioni per il 2010.
artt. 49 e 56 TFUE
La Corte esclude che la disciplina italiana dell'imposta unica sulle scommesse violi la libertà di stabilimento o di prestazione dei servizi, in quanto si applica a tutti gli operatori che raccolgono scommesse sul territorio italiano senza discriminazioni.
art. 53 Cost.
Richiamato nel ragionamento della Corte costituzionale: la possibilità di traslare il carico tributario attraverso la regolazione delle commissioni esclude il contrasto con la capacità contributiva per i periodi successivi alla cristallizzazione dei rapporti.
d.lgs. 504/1998
Nel suo complesso è richiamato quale disciplina dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, interpretata alla luce della legislazione successiva e della giurisprudenza costituzionale e unionale.
Massime di principio
- La norma interpretativa che chiarisce la soggettività passiva dell'imposta sui giochi e sulle scommesse si applica anche ai rapporti negoziali già in essere, quando la sua funzione è quella di rendere esplicito un assetto già desumibile dal sistema e di conformare i rapporti economici successivi.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, è soggetto passivo anche chi raccoglie e gestisce le scommesse per conto di terzi, sebbene privo di concessione, e il soggetto per conto del quale l'attività è svolta risponde in solido del tributo e delle sanzioni.
- Il presupposto territoriale del tributo si radica nelle attività di organizzazione e raccolta delle scommesse svolte in Italia, non nel solo luogo di conclusione del contratto di scommessa.
- Il contraddittorio endoprocedimentale generale non opera indistintamente per tutti i tributi: per i tributi non armonizzati la sua violazione rileva solo quando sia prevista da specifiche norme.
- Le sanzioni amministrative non sono irrogabili quando, prima della norma interpretativa, sussista una obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del contribuente; tale incertezza può invece essere esclusa per le annualità successive all'intervento chiarificatore del legislatore.
- L'imposta unica sulle scommesse, applicata in modo indistinto agli operatori che raccolgono gioco sul territorio nazionale, non integra di per sé una discriminazione contraria agli artt. 49 e 56 TFUE né viola il principio di legittimo affidamento in assenza di elementi ulteriori specifici.
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