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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36912/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasceva da pretese di rimborso per spese relative a utenze e oneri condominiali concernenti un appartamento sito in Catania, in proprietà indivisa tra due fratelli. La ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Giudice di pace, poi revocato a seguito di opposizione dell'intimato; il Tribunale aveva quindi dichiarato parzialmente inammissibile e per il resto rigettato l'appello, ponendo anche le spese a suo carico. In cassazione la parte ricorrente, difesa in proprio, ha proposto formalmente due motivi, ma il ricorso non indicava in modo chiaro il parametro dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. cui i motivi si riferissero; essi risultavano apodittici e incomprensibili, con riferimenti a una pretesa violazione del contraddittorio, all'art. 320 c.p.c. e alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., oltre a deduzioni estranee alla materia del contendere relative a asserite ragioni di imparzialità del Tribunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano privi di specificità, non consentivano di individuare il vizio denunciato, erano formulati in modo apodittico e incomprensibile e violavano, quantomeno, l'art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c. Inoltre contenevano argomentazioni non pertinenti alla lite. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la controparte non si è costituita. È stato infine dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara dei fatti e l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda; la mancanza di specificità e intelligibilità dei motivi determina inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    I motivi devono essere ricondotti in modo chiaro al vizio di violazione o falsa applicazione di legge; non è sufficiente una formulazione generica o confusa.

  • art. 320 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in modo non intellegibile e comunque non sviluppato in relazione alla concreta decisione impugnata.

  • art. 283 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso in relazione alla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ma senza una compiuta e pertinente censura.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa è stata trattata secondo il rito camerale previsto per i ricorsi definibili in camera di consiglio.

  • art. 380 bis c.p.c.

    È stata formulata una proposta di manifesta inammissibilità dal consigliere relatore, ritualmente comunicata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non siano intelligibili, specifici e coerentemente raccordati al vizio denunciato, perché la Corte deve poter comprendere immediatamente l'oggetto della censura.
  • La mera enunciazione di formule astratte o di richiami normativi non basta: il ricorrente deve indicare con precisione fatti, atti e ragioni giuridiche poste a fondamento della doglianza.
  • Sono inammissibili le censure che introducono questioni estranee alla materia del contendere o non collegate alla decisione impugnata.
  • La violazione dell'obbligo di specificazione di cui all'art. 366 c.p.c. comporta il vaglio di inammissibilità a prescindere dalla fondatezza sostanziale delle doglianze.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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