Cassazione Penale, Sentenza n. 14385/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha disposto la custodia cautelare in carcere per i capi A), B), C) ed E). Denunciano l'insussistenza di gravi indizi: contestano la valutazione basata su caratteristiche fisiche e analogo modus operandi (capo A), la localizzazione tramite GPS della vettura intestata a De Pasquale vicino ai luoghi dei furti (capi B e E) sostenendo che terzi avrebbero potuto usare l'auto, e criticano il riconoscimento fotografico operato dalla persona offesa e le modalità delle annotazioni (capo C). Inoltre A. Vucina contesta la sostituzione degli arresti domiciliari con la custodia carceraria sostenendo che la roulotte dove vive non può considerarsi "immobile abusivo"; De Pasquale deduce che la norma che limita l'accesso agli arresti domiciliari per chi sia stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti non si applicherebbe al suo caso e chiede valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari considerando il tempo trascorso e la sua attività lavorativa.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Motiva che i ricorrenti non hanno adeguatamente contestato i numerosi e gravi indizi indicati dal Tribunale del Riesame: la descrizione delle modalità del fatto (es. azione sulla Fiat Punto), la corrispondenza delle caratteristiche fisiche, la localizzazione GPS e il riconoscimento fotografico dalla persona offesa risultano idonei a fondare la misura cautelare. Sul punto della roulotte, la Corte conferma che una roulotte adibita stabilmente ad abitazione su terreno senza permesso è assimilabile, ai fini cautelari, a un immobile abusivo e dunque non idonea a ospitare gli arresti domiciliari. Riguardo all'art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., la Corte interpreta la norma nel senso che chi è stato condannato per evasione nei cinque anni precedenti beneficia di una presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari e che, nella fattispecie (ripetuti furti e tentativi in pochi giorni da soggetto plurirecidivo), non esistono elementi per superare tale presunzione. Dichiarata l'inammissibilità, condanna i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Riferimento alla concorso di persone nel reato; presente come norma richiamata nella contestazione ma non citata nel testo con specifica interpretazione.
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto aggravato; richiamata fra i delitti contestati e presa in considerazione nel complesso della valutazione dei gravi indizi.
art. 625 cod. pen.
Norma sul tentato furto o rapina (secondo il contesto è richiamata come aggravante/tipologia del reato); utilizzata nel quadro dei capi imputativi esaminati.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari e i relativi requisiti procedurali; i ricorrenti la invocano per criticare la scelta della custodia carceraria rispetto a misure meno afflittive.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma sulle ragioni della misura e motivazione del provvedimento; richiamata dai ricorrenti per censurare l'irragionevolezza della misura adottata.
art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura
La Corte interpreta la norma come imponendo una presunzione di inadeguatezza degli arresti domiciliari per i condannati per evasione nei cinque anni precedenti, superabile solo con specifici elementi che dimostrino la lieve entità del fatto e l'adeguatezza della misura meno afflittiva.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Distinzione tra prova indiziaria richiesta per la condanna e il diverso livello (qualificata probabilità) richiesto per l'applicazione della misura cautelare; la Corte ricorda che i gravi indizi per la cautela non coincidono con la prova piena richiesta per la condanna.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata per sanzionare i ricorrenti.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 25015 del 23/03/2011 (Di Rocco)
Precedente citato per affermare che una roulotte destinata stabilmente ad abitazione su terreno senza permesso è assimilabile, ai fini cautelari, a un immobile abusivo.
Massime di principio
- Per disporre una misura cautelare personale è sufficiente una qualificata probabilità di colpevolezza (gravi indizi), che ha standard più blando rispetto alla prova richiesta per la condanna; i ricorsi che non affrontano i molteplici indizi indicati dal giudice di merito rischiano di essere dichiarati inammissibili.
- La localizzazione tramite GPS e la corrispondenza di modalità operative e caratteristiche fisiche, se inserite in un quadro indiziario coerente, possono legittimare la misura cautelare anche se non escludono totalmente l'ipotesi di uso da parte di terzi; il giudice richiede circostanze concrete per alternative plausibili.
- I riconoscimenti fotografici sono valutabili come elemento indiziario valido se descritti con sufficiente dettaglio e senza incertezze; critiche procedurali devono dimostrare specifici vizi per incidere sull'affidabilità del riconoscimento.
- Una roulotte utilizzata in modo durevole come abitazione su terreno senza titolo puo' essere considerata, ai fini cautelari, equiparabile a un immobile abusivo, e quindi incompatibile con la concessione degli arresti domiciliari se la normativa o la giurisprudenza lo vietano.
- La norma che limita gli arresti domiciliari per chi abbia una condanna per evasione nei cinque anni precedenti stabilisce una presunzione di inadeguatezza della misura meno afflittiva, superabile solo con elementi particolarmente specifici che dimostrino la lieve entità del fatto e l'efficacia degli arresti domiciliari.
- I ricorrenti in cassazione devono confrontarsi puntualmente con le argomentazioni e gli indizi esposti nell'atto impugnato: l'omessa replica ai motivi centrali del provvedimento di merito determina spesso l'inammissibilità del ricorso e possibili sanzioni pecuniarie.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14060/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14062/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14063/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14065/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14066/2024 del 08/04/2024
- Sentenza penale · 8 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 14071/2024 del 08/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →