Sentenza n. 1273/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza di rilascio della licenza di porto d’armi per tiro a volo e successivo provvedimento espresso di rigetto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza del 23 marzo 2022, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine all’amministrazione di provvedere e il risarcimento dei danni. Ha dedotto la violazione dei termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 1, comma 2, d.P.C.M. n. 214/2012, in relazione all’art. 1 l. n. 323/1969; la violazione degli artt. 11 e 43 r.d. n. 773/1931; eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché violazione delle disposizioni della l. n. 241/1990 in materia di principi dell’azione amministrativa, termini, partecipazione e motivazione; nullità e illegittimità del silenzio-rifiuto ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento espresso di rigetto notificato il 6 febbraio 2023, riproponendo i vizi già dedotti e aggiungendo censure di sviamento, abuso ed eccesso di potere, violazione degli artt. 24 e 32 Cost. e dell’art. 6 CEDU. Prima della decisione, il ricorrente ha dichiarato di avere stabilito stabilmente la propria residenza all’estero e di non avere più un’utilità concreta alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse. Ha distinto la sopravvenuta carenza di interesse dalla cessazione della materia del contendere: quest’ultima presuppone una condotta successiva dell’amministrazione integralmente satisfattiva dell’interesse azionato, mentre la prima ricorre quando un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato. Nel caso concreto, il ricorrente non aveva ottenuto il bene della vita richiesto, ma il trasferimento stabile all’estero, da lui stesso dichiarato, aveva reso inutile la prosecuzione del giudizio. Il giudice ha inoltre affermato che il ricorrente mantiene la disponibilità dell’azione fino al momento della decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità, senza potere procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione del carattere meramente formale delle difese dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità quando un fatto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile la decisione sull’impugnazione; nella fattispecie il trasferimento stabile del ricorrente all’estero ha reso inutile la prosecuzione del giudizio.
art. 1, comma 2, d.P.C.M. 10 ottobre 2012, n. 214
Norma invocata dal ricorrente in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’Interno; il TAR non ha esaminato nel merito la relativa censura.
art. 1 l. 18 giugno 1969, n. 323
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al procedimento per il rilascio della licenza di porto d’armi per tiro a volo; la censura non è stata esaminata per l’improcedibilità del ricorso.
artt. 11 e 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
Disposizioni richiamate per contestare il diniego della licenza di porto d’armi; il giudice non ne ha valutato l’applicazione concreta.
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
Norma invocata per sostenere la nullità del silenzio-rifiuto; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando un fatto o un atto sopravvenuto rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento del provvedimento impugnato, anche se l’amministrazione non ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente.
- La cessazione della materia del contendere presuppone invece che l’operato successivo dell’amministrazione abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato; in mancanza di tale soddisfazione, ma in presenza di inutilità sopravvenuta della decisione, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
- Il ricorrente conserva la disponibilità dell’azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia; il giudice deve prenderne atto e dichiarare l’improcedibilità, senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
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