Sentenza n. 1573/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della patente di guida adottato per la sottoposizione del ricorrente alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di revoca della patente adottato ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992, deducendo l’assenza dei presupposti sostanziali, la sproporzione della misura, la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e delle garanzie di partecipazione procedimentale, nonché la violazione dei principi di leale collaborazione e buona fede. Ha inoltre contestato la notificazione della comunicazione di avvio del procedimento, effettuata presso la residenza anagrafica anziché presso il domicilio dichiarato, e la notificazione del decreto presso la casa circondariale, deducendo l’irregolarità della notifica ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Il ricorrente sosteneva che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, la revoca non potesse essere automatica e che, nel caso concreto, non fosse stata adeguatamente valutata la proporzionalità della misura.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale è stata ritenuta infondata perché il ricorrente non ha indicato specifici elementi conoscitivi o istruttori che avrebbe potuto fornire se fosse stato coinvolto nel procedimento. Le irregolarità dedotte nella notificazione del provvedimento non comportano l’invalidità del decreto, potendo eventualmente incidere soltanto sulla decorrenza dei termini e giustificare una rimessione in termini; nella fattispecie, tuttavia, tale esigenza non sussisteva perché il ricorso era stato tempestivamente proposto dopo l’effettiva conoscenza dell’atto. Quanto ai presupposti sostanziali, il giudice ha rilevato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, il potere prefettizio di revoca della patente nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione ha natura discrezionale. Nel caso concreto, il Prefetto aveva considerato la sottoposizione del ricorrente alla sorveglianza speciale per due anni, svolto ulteriore attività istruttoria e esaminato le risultanze del casellario giudiziario, motivando in modo coerente e ragionevole il venir meno dei requisiti morali necessari al mantenimento del titolo di guida. Il decreto è stato quindi ritenuto legittimo e il ricorso definitivamente rigettato. Le spese sono state compensate in ragione dell’assenza di memorie difensive dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 120 d.lgs. 285/1992
Non possono conseguire la patente di guida, i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 [...].
Il comma 1 individua le condizioni soggettive incompatibili con il conseguimento della patente; il comma 2 prevede che, quando tali condizioni sopravvengono dopo il rilascio, il Prefetto provveda alla revoca entro il termine previsto dalla disposizione, ferma la natura discrezionale del potere dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020.
art. 7 l. 241/1990
La mancata partecipazione procedimentale non determina l’illegittimità dell’atto quando il ricorrente non dimostri quali specifici elementi conoscitivi o istruttori avrebbe potuto apportare al procedimento.
art. 156 c.p.c.
Le irregolarità della notificazione del provvedimento non determinano di per sé l’invalidità dell’atto amministrativo, potendo al più incidere sui termini di impugnazione e rendere necessaria una rimessione in termini.
sentenza Corte costituzionale n. 99/2020
illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 [...], nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
La revoca della patente nei confronti del soggetto sottoposto a misura di prevenzione non è automatica, ma costituisce esercizio di potere discrezionale del Prefetto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Disposizione richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Disposizione richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca della patente di guida nei confronti di una persona sottoposta a una misura di prevenzione non opera automaticamente: a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, il Prefetto deve esercitare un potere discrezionale e motivare la scelta alla luce delle circostanze concrete.
- Nel valutare la revoca della patente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 285/1992, il Prefetto può considerare la sottoposizione alla misura di prevenzione, le risultanze del casellario giudiziario e ogni ulteriore elemento istruttorio rilevante per verificare l’affidabilità morale del titolare.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non conduce all’annullamento del provvedimento quando il ricorrente non indichi specifici elementi conoscitivi o istruttori che avrebbe potuto introdurre nel procedimento e che avrebbero potuto incidere sulla decisione.
- L’irregolarità della notificazione di un provvedimento amministrativo non determina, di per sé, l’invalidità dell’atto, potendo rilevare soltanto ai fini della conoscenza dell’atto e della decorrenza del termine per impugnarlo; se il ricorso è comunque tempestivo, non vi è ragione per una rimessione in termini.
- La motivazione della revoca della patente è sufficiente quando l’amministrazione espone la misura di prevenzione applicata, gli ulteriori elementi istruttori acquisiti e le ragioni per cui tali elementi dimostrano il venir meno dei requisiti morali per il mantenimento del titolo di guida.
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